Ordinanza — n. 30859/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULA SIMONE JOSE' nato a MILANO il 19/11/1996 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; oi Sula Simone/ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Formula un unico motivo i ricorso. Fa valere la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale riconosciuto la particolare tenuità dell'offesa, ritenendo abituale la condotta, in modo del tutto assertivo. Ricorda che lo stupefacente è stato rinvenuto in occasione di un accesso all'abitazione, causato da una lite familiare, nel corso del quale proprio l'imputato ha condotto gli operanti nella camera da letto ove era custodita la sostanza stupefacente (involucro contenente gr. 34,7 di marijuana) ed un bilancino, senza alcun elemento che facesse propendere per la cessione a terzi, ben potendo la sostanza essere destinata all'uso personale, in assenza di recapiti compromettenti dal controllo effettuato sulla rubrica telefonica del medesimo.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30859/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, invero, dimostra di avere vagliato la non tenuità dell'offesa, atteso l'elevato numero di dosi ricavabili (200), indice di continuativa attività di spaccio, che non consentono di ritenere la non occasionalità del comportamento criminoso dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SULA SIMONE JOSE' nato a MILANO il 19/11/1996 avverso la sentenza del 09/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
oi Sula Simone/ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Formula un unico motivo i ricorso. Fa valere la falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e del vizio di motivazione, per non avere la Corte territoriale riconosciuto la particolare tenuità dell'offesa, ritenendo abituale la condotta, in modo del tutto assertivo. Ricorda che lo stupefacente è stato rinvenuto in occasione di un accesso all'abitazione, causato da una lite familiare, nel corso del quale proprio l'imputato ha condotto gli operanti nella camera da letto ove era custodita la sostanza stupefacente (involucro contenente gr. 34,7 di marijuana) ed un bilancino, senza alcun elemento che facesse propendere per la cessione a terzi, ben potendo la sostanza essere destinata all'uso personale, in assenza di recapiti compromettenti dal controllo effettuato sulla rubrica telefonica del medesimo.
Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, invero, dimostra di avere vagliato la non tenuità dell'offesa, atteso l'elevato numero di dosi ricavabili (200), indice di continuativa attività di spaccio, che non consentono di ritenere la non occasionalità del comportamento criminoso dell'imputato. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al-ver-sa~to della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consiglier estensore I P1 skJente Maural Nardin Carla M? etti !DE