Ordinanza — n. 30857/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ACHILLE nato a FAVARA il 15/12/1959 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Achille Costa avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I motivi proposti sono manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente e alla lamentata esclusione dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 c.p; Ordinanza — n. 30857/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ACHILLE nato a FAVARA il 15/12/1959 avverso la sentenza del 05/11/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Achille Costa avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato ascrittogli è manifestamente infondato e quindi inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, attenendo a profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza. I motivi proposti sono manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo alla destinazione allo spaccio dello stupefacente e alla lamentata esclusione dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argonnentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il P d e Alessa dt,Ranaldi Carla Inl