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Ordinanza — n. 30856/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30856/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30856/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMMONS FABIO nato a MILANO il 23/10/1977 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Simmons Fabio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per avere detenuto in un pacchetto di sigarette, all'interno di una tasca dei pantaloni, una bustina di gr. 2,1 di sostanza stupefacente del tipo shaboo , nonché altra bustina con gr. 1,3 della medesima sostanza, custodita all'interno degli slip, da cui erano ricavabile n. 15 dosi complessive. Formula unica doglianza, con cui si duole del difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale argomentato sulla destinazione dello stupefacente, non potendosi escludere l'uso personale, a fronte di un dato ponderale e soprattutto di un numero di dosi non incompatibile con detto utilizzo.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30856/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Osserva che l'affermazione della Corte territoriale circa la non credibilità dell'ipotesi della costituzione di una scorta di stupefacente della quale servirsi personalmente non è sorretta da adeguata motivazione, se raffrontata alle circostanza emerse, ed in particolare, al fatto che Simmons si era recato da Como a Milano proprio per acquistare una provvista di quel particolare tipo di droga, da tenere per sé. Il ricorso è inammissibile. La doglianza proposta è manifestamente infondata. Occorre richiamare i principi già ripetutamente affermati da questa Corte in tema di uso personale di sostanza stupefacente.

Parole chiave

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prove fabbricate disobbedienza alla decisione dell'autorità legittimazione a contestare licenza perseguimento penale per diffamazione difetto di legittimazione del ministero pubblico persecuzione dei Tamil
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMMONS FABIO nato a MILANO il 23/10/1977 avverso la sentenza del 29/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Simmons Fabio ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per avere detenuto in un pacchetto di sigarette, all'interno di una tasca dei pantaloni, una bustina di gr. 2,1 di sostanza stupefacente del tipo shaboo , nonché altra bustina con gr. 1,3 della medesima sostanza, custodita all'interno degli slip, da cui erano ricavabile n. 15 dosi complessive. Formula unica doglianza, con cui si duole del difetto di motivazione per non avere la Corte territoriale argomentato sulla destinazione dello stupefacente, non potendosi escludere l'uso personale, a fronte di un dato ponderale e soprattutto di un numero di dosi non incompatibile con detto utilizzo.

Osserva che l'affermazione della Corte territoriale circa la non credibilità dell'ipotesi della costituzione di una scorta di stupefacente della quale servirsi personalmente non è sorretta da adeguata motivazione, se raffrontata alle circostanza emerse, ed in particolare, al fatto che Simmons si era recato da Como a Milano proprio per acquistare una provvista di quel particolare tipo di droga, da tenere per sé. Il ricorso è inammissibile. La doglianza proposta è manifestamente infondata. Occorre richiamare i principi già ripetutamente affermati da questa Corte in tema di uso personale di sostanza stupefacente.

Si è, infatti, affermato, da un lato, che "la detenzione di un quantitativo inferiore al limite stabilito con D.M., in attuazione della nuova normativa introdotta con L. n. 49 del 2006, non esclude la destinazione illecita, qualora la detenzione sia qualificata da elementi di fatto che inducano a ravvisare quel finalismo che è elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, in quanto il superamento del limite ivi fissato rappresenta solo uno dei parametri normativi rilevanti ai fini dell'affermazione della responsabilità e l'esclusione della destinazione della droga ad un uso strettamente personale ben può essere ritenuta dal giudice anche in forza di ulteriori circostanze dell'azione, (Sez.6, n.4613 del 25/01/2011, Rv.249346;

Sez.4, n.31103 del 16/04/2008, Rv.242110; Sez.6,n.48434 del 20/11/2008, Rv.242139). E, dall'altro che "In tema di sostanze stupefacenti, il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto - e l'eventuale superamento dei limiti tabellari indicati dall'art. 73-bis, comma primo, lett. a), del d.P.R. n. 309 del 1990 - non determina alcuna presunzione di destinazione della droga ad un uso non personale, dovendo il giudice valutare globalmente, anche sulla base degli ulteriori parametri normativi, se, assieme al dato quantitativo (che acquista maggiore rilevanza indiziaria al crescere del numero delle dosi ricavabili), le modalità di presentazione e le altre circostanze dell'azione siano tali da escludere una finalità meramente personale della detenzione. (Sez. 3, n. 46610 del 09/10/2014 - dep. 12/11/2014, P.G. in proc.

Salaman, Rv. 26099101). Ora, la Corte territoriale non elude in alcun modo la questione facendosi carico di chiarire le ragioni per le quali l'asserito uso personale è incompatibile con il compendio probatorio. Rilevano, infatti, i giudici del gravame che quanto sostenuto dall'imputato, ovverosia di essersi recato nella zona di piazzale Maciachini per l'acquisto, è stato smentito dagli agenti operanti sul luogo, che hanno affermato di averlo visto transitare, senza fermarsi. Da siffatta smentita delle deduzioni del ricorrente la Corte trae un quadro indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, da cui desume l'uso non personale della sostanza, anche facendo riferimento alle modalità di occultamento.

D'altro canto, la censura si presenta come meramente ripetitiva di quella già proposta in sede di appello ed è per ciò solo inammissibile, avendone il Collegio del gravame già vagliato e disatteso la fondatezza. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al-ver-strirrerrto della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consi