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Ordinanza — n. 30855/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30855/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30855/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAMIR HOSSIN nato il 08/10/1995 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Ricorre BENAMIR Hossin avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di anni cinque mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.74 Dpr 309/90 e per alcuni reati fine concernenti lo smercio della so- stanza stupefacente.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30855/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAMIR HOSSIN nato il 08/10/1995 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.Ricorre BENAMIR Hossin avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di anni cinque mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.74 Dpr 309/90 e per alcuni reati fine concernenti lo smercio della so- stanza stupefacente.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti traffico qualificato di eroina pericolo di traffico di stupefacenti guida recidiva in stato di ebbrezza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENAMIR HOSSIN nato il 08/10/1995 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Ricorre BENAMIR Hossin avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato in punto di trattamento sanzionatorio la sentenza con cui il Tribunale di Milano lo aveva condannato alla pena di anni cinque mesi otto di reclusione per il reato di cui all'art.74 Dpr 309/90 e per alcuni reati fine concernenti lo smercio della so- stanza stupefacente.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla misura del trattamento sanzionatorio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Del tutto infondata risulta infatti l'articolazione in punto di trattamento san- zionatorio, in quanto il giudice di appello ha fornito esauriente e logica evidenza delle ragioni che lo hanno indotto a mantenere la misura della pena già indicata dal primo giudice pure a fronte della esclusione della circostanza aggravante della ricorrenza di una associazione armata atteso che la riduzione per le circostanze attenuanti generiche era stata riconosciuta dal primo giudice e che comunque non sarebbe stato possibile determinare la pena base in misura diversa da quella indi- cata dal primo giudice (anni dieci di reclusione) trattandosi del minimo edittale previsto per la mera partecipazione (art.74 comma 2 Dpr 309/90).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore. Il