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Ordinanza — n. 30854/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against drug conviction for lack of manifest illogicality in evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30854/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court's conviction for drug possession lacked a pertinent evidentiary framework. The appellant argued that the trial court erred by failing to consider the lack of positive search results and the absence of proof regarding prior contacts with the co-defendant. The court ruled that appellate review is limited to detecting obvious factual errors or manifest illogicality, which were not present in this case.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate the weight of evidence or substitute its own judgment for that of the trial court unless the lower court's decision is manifestly illogical or contradicts the established facts.

Parole chiave

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appellate review limits manifest illogicality standard drug possession conviction evidentiary framework Cassazione inammissibile responsabilità penale dei minori partecipazione al reato capacità di subire la carcerazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
artt. 110 cod. pen
El Khairi Hamid ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole de reato di cui agli artt. 110 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006
Il giudice di legittimità, infatti, ha il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv.
Cass. pen., Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009
Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006
(Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv.
Cass. pen., Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008
Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006
Cass. pen., Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL KHAIRI HAMID nato il 17/03/1986 avverso la sentenza del 03/02/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

El Khairi Hamid ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe, che l'ha riconosciuto colpevole de reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5 d.P.R. 309/1990 per avere detenuto, in concorso con Laakoubi Yassene, all'interno del vano destinato alla ruota di scorta di un'autovettura risultata nella disponibilità del primo, le cui chiavi erano nascoste nel negozio del secondo, un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di gr. 182,4 lordi, con principio attivo pari al 2,5%, destinata alla spaccio. Formula un unico motivo di ricorso, con cui si duole del vizio di motivazione, sotto il profilo della manifesta illogicità.

Sostiene che la Corte ha confermato la penale responsabilità dell'imputato in assenza di un pertinente quadro probatorio. Ricorda che la segnalazione dell'attività di spaccio, che indusse le forze dell'ordine ad intervenire, riguardava il negozio di parrucchiere di Laakoubi Yassine e che al suo interno fu effettivamente rivenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, oltre a gr. 40,00 di hashish, materiale per il confezionamento, euro 6000,00 e, nascoste dietro uno specchio, le chiavi dell'autovettura Fiat Punto, ove era celato un quantitativo di hashish utile alla preparazione di n. 184 dosi singole medie.

Rileva che la perquisizione personale di El Khairi, così come quella della sua auto, non ebbe esito positivo e che, dunque, in assenza di prove relative anche a precedenti contatti telefonici con Laakoubi, non può affermarsi la penale responsabilità dell'imputato. Né alcun elemento dimostrativo è possibile ricavare dalle dichiarazioni rese da Gladys Almachi Ruiz, intestataria del mezzo in cui fu rinvenuto lo stupefacente, che immediatamente chiese conto a El Khairi di quanto accaduto, posto che siffatta circostanza non dimostra affatto che egli avesse usato l'auto per nascondere la droga.

Il ricorso è inammissibile.

1. La censura manifestamente infondata, in quanto rivolte alla rilettura delle risultanze probatorie, valutazione esulante dal sindacato di questa Corte. Il giudice di legittimità, infatti, ha il compito di accertare (Cass. pen., Sez. 4, n. 35964 del 28 settembre 2006, Riv. 234622; Sez. 3, n. 39729 del 18 giugno 2009, Riv. 244623) la sussistenza di una prova omessa od inventata, e del c.d. «travisamento del fatto», ma solo qualora la difformità della realtà storica sia evidente, manifesta, apprezzabile ed assuma anche carattere decisivo in una valutazione globale di tutti gli elementi probatori esaminati dal giudice di merito, il cui giudizio valutativo non è sindacabile in sede di legittimità se non manifestamente illogico e, quindi, anche contraddittorio. (Cass. pen., Sez. 4, n. 14624 del 20 marzo 2006, Riv. 233621;

Sez. 2, n. 18163 del 22 aprile 2008, Riv. 239789; Sez. 4, sentenza n. 27429 del 4 luglio 2006, Riv. 234559; Sez. 4, sentenza n. 25255 del 14 febbraio 2012, Riv. 253099). Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore delta cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al ver~ della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammen e. Così d ciso il 7 luglio 2021 Il Con igliere estensore Il Pr e M ur