Ordinanza — n. 30853/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCALION ACHILLE nato a MORTARA il 10/01/1963 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Brancalion Achille ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2^ lett.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 360 cod. proc. pen, art. 369 bis cod. pen, art. 354 cod. proc. pen, artt. 356 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30853/2021 — snpen · Corte di Cassazione: c) e comma 2 bis C.d.S., per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a gril 1,96, accertato a mezzo di esame ematico, con l'aggravante di avere causato un incide Formula due motivi di impugnazione. Con entrambi lamenta la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione, in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità dell'accertamento ematico, per violazione degli artt. 360 e 369 bis cod. proc. pen.. Ricorda che in sede di opposizione al decreto penale di condanna l'imputato aveva eccepito la nullità dedotta in questa sede, per non essersi provveduto alla nomina di un difensore di ufficio, come previsto dall'art. 360 cod. proc. pen., né all'avviso di cui all'art. 369 bis cod. pen..
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRANCALION ACHILLE nato a MORTARA il 10/01/1963 avverso la sentenza del 27/01/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Brancalion Achille ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2^ lett.
c) e comma 2 bis C.d.S., per essersi posto alla guida di un'autovettura in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari a gril 1,96, accertato a mezzo di esame ematico, con l'aggravante di avere causato un incide Formula due motivi di impugnazione. Con entrambi lamenta la violazione della legge processuale ed il vizio di motivazione, in relazione al rigetto dell'eccezione di nullità dell'accertamento ematico, per violazione degli artt. 360 e 369 bis cod. proc. pen.. Ricorda che in sede di opposizione al decreto penale di condanna l'imputato aveva eccepito la nullità dedotta in questa sede, per non essersi provveduto alla nomina di un difensore di ufficio, come previsto dall'art. 360 cod. proc. pen., né all'avviso di cui all'art. 369 bis cod. pen..
Rileva che l'avviso della facoltà di avvalersi di un difensore per effettuare il prelievo è cosa diversa all'esame del reperto che costituisce corpo del reato, posto che il campione viene distrutto con l'analisi, sicché l'interessato ha diritto di ricevere l'avviso di cui all'art. 360 cod. proc. pen. e nominare un difensore, dovendogli, in mancanza, essere nominato difensore di ufficio, a pena di nullità. Osserva che, in assenza di siffatti adempimenti l'accertamento è nullo e l'esito inutilizzabile. Conclude per l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorso è manifestamente infondato. E' sufficiente ricordare che gli accertamenti effettuati ai sensi dell'art. 186, commi 4 e 5 C.d.S. rientrano nel novero degli accertamenti urgenti ed indifferibili di cui all'art. 354 cod. proc. pen., ai quali il difensore dell'indagato ha facoltà di assistere ex artt. 356 cod. proc. pen. e 114 disp. att. cod. proc. pen., senza diritto di essere preventivamente avvisato, non estendendosi a simili accertamenti la disciplina di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. relativa alle sole ipotesi di accertamenti tecnici non ripetibili su cose suscettibili di modificazione.
La semplice lettura delle disposizioni richiamate implica l'inammissibilità del ricorso. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila, in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processua i e al-versarne-n-te della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consiglie e estensore nte Maura