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Ordinanza — n. 30852/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30852/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30852/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAKIB AZZEDDINE nato il 20/09/1997 avverso la sentenza del 11/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERCELLI(dato avviso alle pa—r—tij — udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; ArZebD 1.RAKIB Arracitne) ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Vercelli gli ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa in continuazione rispetto ai fatti giudicati con una precedente sen- tenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Novara il 2 Luglio 2019 ed irrevocabile il 17.9.2019 per una pena complessiva di anni tre mesi otto giorni dieci di reclusione ed euro 15.000 di multa in relazione ai reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

Regesto Legislator

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art. 129 c.p; Ordinanza — n. 30852/2021 — snpen · Corte di Cassazione: I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti impugnabilità della decisione di rinvio recidiva nell'infrazione pena pecuniaria non riscuotibile controllo della commisurazione della pena revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 129 c.p
3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAKIB AZZEDDINE nato il 20/09/1997 avverso la sentenza del 11/02/2021 del GIP TRIBUNALE di VERCELLI(dato avviso alle pa—r—tij — udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

ArZebD 1.RAKIB Arracitne) ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Vercelli gli ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclusione ed euro 3.000 di multa in continuazione rispetto ai fatti giudicati con una precedente sen- tenza di applicazione della pena emessa dal Tribunale di Novara il 2 Luglio 2019 ed irrevocabile il 17.9.2019 per una pena complessiva di anni tre mesi otto giorni dieci di reclusione ed euro 15.000 di multa in relazione ai reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni della misura dell'aumento della pena apportato a titolo di continuazione con i fatti giudicati dal Tribunale di Novara.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di • inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr Ugo Bellini Car