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Ordinanza — n. 30851/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30851/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30851/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZAROLI MATTEO nato a PIACENZA il 08/04/1978 avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN; Marzaroli Matteo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. c), comma 2 bis e 2 sexies e C.d.S. per avere il medesimo circolato, in ora notturna, in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari ad 1,50 grilt accertato tramite prelievo ematico Formula tre doglianze. Con il primo motivo, con cui si duole della violazione di legge in relazione alle modalità di accertamento. Sostiene che l'imputato fu sottoposto ad esame ematico alle ore 5,30 presso il nosocomio di Piacenza, ove era stato inviato dalla Polizia stradale, ancorché il sinistro fosse intervenuto alle ore 3,25 e nonostante egli potesse essere sottoposto al alcooltest direttamente dagli operanti intervenuti sul posto. Lo iato temporale, stante l'andamento crescente della parabola di assorbimento dell'alcool, impedisce di conoscere il tasso alcolico presente nel sangue dell'interessato al momento del sinistro. Ciò implica l'assenza della prova, potendosi al più configurare l'ipotesi di cui all'art. 186 comma 2 lett.

Regesto Legislator

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art. 192 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30851/2021 — snpen · Corte di Cassazione: a) C.d.S., sulla base della sola sintomatologia. Inoltre, il sinistro non provocava danni ad alcuno, il che doveva indurre la Corte territoriale a contenere la pena nel minimo, applicando le circostanze generiche, nella massima estensione, con giudizio di prevalenza. Con il secondo ed il terzo motivo fa valere la violazione della legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Assume che la responsabilità dell'imputato non è provata oltre ogni ragionevole dubbio, essendo la condanna fondata solo sulle congetture degli agenti accertatori.

Parole chiave

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responsabilità penale dei minori responsabilità penale verdetto di colpevolezza gravi addebiti penali luogo del reato indizio

Disposizioni normative citate

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art. 192 cod. proc. pen
Con il secondo ed il terzo motivo fa valere la violazione della legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARZAROLI MATTEO nato a PIACENZA il 08/04/1978 avverso la sentenza del 20/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MAURA NARDIN;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Marzaroli Matteo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che lo ha riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 186, commi 2^ lett. c), comma 2 bis e 2 sexies e C.d.S. per avere il medesimo circolato, in ora notturna, in stato di ebbrezza alcolica, con tasso alcolemico pari ad 1,50 grilt accertato tramite prelievo ematico Formula tre doglianze. Con il primo motivo, con cui si duole della violazione di legge in relazione alle modalità di accertamento. Sostiene che l'imputato fu sottoposto ad esame ematico alle ore 5,30 presso il nosocomio di Piacenza, ove era stato inviato dalla Polizia stradale, ancorché il sinistro fosse intervenuto alle ore 3,25 e nonostante egli potesse essere sottoposto al alcooltest direttamente dagli operanti intervenuti sul posto. Lo iato temporale, stante l'andamento crescente della parabola di assorbimento dell'alcool, impedisce di conoscere il tasso alcolico presente nel sangue dell'interessato al momento del sinistro. Ciò implica l'assenza della prova, potendosi al più configurare l'ipotesi di cui all'art. 186 comma 2 lett.

a) C.d.S., sulla base della sola sintomatologia. Inoltre, il sinistro non provocava danni ad alcuno, il che doveva indurre la Corte territoriale a contenere la pena nel minimo, applicando le circostanze generiche, nella massima estensione, con giudizio di prevalenza. Con il secondo ed il terzo motivo fa valere la violazione della legge processuale in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione. Assume che la responsabilità dell'imputato non è provata oltre ogni ragionevole dubbio, essendo la condanna fondata solo sulle congetture degli agenti accertatori.

Il primo motivo introduce una doglianza cui la Corte dà ampia risposta, non solo rilevando la genericità della censura, in quanto astrattamente introdotta, ma supera la contestazione rilevando che fu proprio l'imputato a riferire di avere trascorso la serata con gli amici, consumando alcolici sino alle 3,00 del mattino, cioè fino a mezz'ora prima del sinistro. Il secondo motivo ed il terzo motivo sono inammissibili, in quanto connotati del tutto aspecifici. Infine la Corte territoriale chiarisce le ragioni della conferma della sentenza di primo grado, in ordine all'entità della pena applicata, dando atto della gravità dell'incidente, avendo l'imputato perso il controllo dell'auto, urtando contro un'auto ferma.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al, agamento delle spese processuali e al—ver.samentia della somma di eurobl ila in favore della cassa delle ammende. Così deciso 11 ,7 luglio 2021 Il Consiciliere estensore Il Pr e Ma