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Ordinanza — n. 30849/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30849/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30849/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASI GAETANO nato a TARANTO il 14/02/1959 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; - 1.BLASI Gaetano ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la deci- sione del Tribunale di Taranto che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30849/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.5.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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detenzione di stupefacenti traffico di cocaina commisurazione della pena per traffico di stupefacenti abuso di sostanze consumo di canapa tossicodipendenza

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BLASI GAETANO nato a TARANTO il 14/02/1959 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; -

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.BLASI Gaetano ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la deci- sione del Tribunale di Taranto che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 18.000 di multa.

2. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico e privo di critica analisi censoria della motivazione della sentenza impugnata fondata sul possesso di sostanza stupefa- cente all'interno dell'abitazione da parte del ricorrente, sulla suddivisione della stesse in dosi destinate allo spaccio e nel rinvenimento di strumenti per il peso e la suddivisione della droga. Le censure concernenti asserite carenze argomenta- tive sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a denunciare vizi di motivazione del tutto aspecifici.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.5.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr te Ugo Bellini Carla etti U