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Ordinanza — n. 30848/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30848/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30848/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIAZZA SIMONE nato a BOLOGNA il 04/10/1966 avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.GHIAZZA Simone ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di giorni nove di arresto ed euro 1.200 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. 2.Assume violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30848/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2.Assume violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata guida nonostante revoca della patente altri reati infrazione privilegiata infrazione alle norme della circolazione reato grave di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHIAZZA SIMONE nato a BOLOGNA il 04/10/1966 avverso la sentenza del 19/05/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.GHIAZZA Simone ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che lo aveva condannato alla pena di giorni nove di arresto ed euro 1.200 di ammenda in relazione al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.b) C.d.S. 2.Assume violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.

3. Il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione a tutte le questioni sollevate dalle difese del ricorrente che hanno formato oggetto di coerente e logica valuta- zione. In termini del tutto coerenti il giudice di appello ha escluso il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione del fatto che la condotta non poteva essere ritenuta di scarsa gravità e di minima offensività in quanto dagli atti processuali emergeva che il ricorrente risultava coinvolto in un sinistro stradale e pertanto in una ipotesi di pericolo per la circolazione stradale che, sebbene non formalmente contestata in imputazione, nondimeno doveva ri- tenersi sussistente come fatto storico accertato e pertanto idoneo a essere valu- tato dall'autorità giudiziaria.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr te Carla hett