Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging legal qualification of facts under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because the applicant's challenge to the legal qualification of the facts did not fall within the permissible grounds for review under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The applicant argued that the lower court incorrectly applied the agreed penalty instead of recognizing a lesser offense, but the court found this constituted an impermissible request for factual re-evaluation. Consequently, the appeal was rejected without formalities, and the applicant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the legal qualification of facts is inadmissible if it does not concern the expression of the accused's will, the lack of correlation between the request and the judgment, the erroneous legal qualification of the facts, or the illegality of the penalty or security measure.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIAHI CHEDLI nato il 15/11/1980 avverso la sentenza del 02/07/2020 del GIP TRIBUNALE di BOLOGNAlato avviso alle parti;3 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Rii Chedli, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo erronea qualificazione giuridica del fatto, da ricondurre all'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 d.P.R. 309/90. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
In particolare, è agevole rilevare che, al di là della mera enunciazione di un motivo di ricorso, formalmente consentito, la contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto si risolve nella pretesa di ottenere in questa sede una inammissibile rivalutazione del fatto, finalizzata ad ottenere il riconoscimento dell'invocata ipotesi attenuata del reato in contestazione. La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consicke estensore Il Pr te Aless Ranaldi • IN i