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Ordinanza — n. 30846/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30846/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30846/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI BILEL nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 06/07/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI So avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; e 1.HAMMAMI Bilel ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Rimini ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione ai reati di detenzione e spaccio di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina ed eroina 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla mancanza di argomenti esplicativi della responsabilità del preve- nuto.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 30846/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione ai reati di detenzione e spaccio di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina ed eroina 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla mancanza di argomenti esplicativi della responsabilità del preve- nuto.

Parole chiave

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traffico di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti commisurazione della pena per traffico di stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti spese di detenzione remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.
art. 129 c.p
3.1 II giudice, nell'applicare la pena concordata, ha infatti ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAMMAMI BILEL nato il 22/06/1990 avverso la sentenza del 06/07/2020 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di RIMINI So avviso alle parti) udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; e

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.HAMMAMI Bilel ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Rimini ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi otto di reclusione ed euro 18.000 di multa in relazione ai reati di detenzione e spaccio di sostanza stu- pefacente del tipo cocaina ed eroina 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alla mancanza di argomenti esplicativi della responsabilità del preve- nuto.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, manifestamente privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 II giudice, nell'applicare la pena concordata, ha infatti ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ri- corressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.

La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volon- taria) rinunzia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di impu- tazione, implicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accertamento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estens