Italian court dismisses appeal against drunk driving conviction for lack of specific mitigating circumstances. The court ruled the lower court's reasoning was sufficient and the appeal inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Nouri Bouazza against his drunk driving conviction inadmissible. Bouazza argued that the appellate court failed to recognize generic mitigating circumstances, but the court found the lower court's reasoning sufficient and non-contradictory. The decision established that judges only need to address decisive factors, not every argument presented, leading to the dismissal of the appeal and an order for the appellant to pay costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 186 comma 2 lett.c) C.d.S.; The court must only address decisive factors regarding mitigating circumstances, and a lack of specific elements or the presence of prior convictions and uncooperative behavior justifies denying such mitigation without considering every argument.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOURI BOUAZZA nato il 31/12/1956 avverso la sentenza del 08/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;RITENUTO IN FATTO e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. NOURI Bouazza ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe che confer- mava in punto di responsabilità la decisione del Tribunale di Cuneo che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 comma 2 lett.c) C.d.S. e lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.500 di ammenda.
2. Il ricorrente lamenta difetto motivazionale in relazione al mancato ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile in quanto non si confronta con il contenuto della decisione impugnata la quale ha esaminato, con motivazione congrua e non con- traddittoria, tutte le ragioni di doglianza formulate nel presente ricorso. Il giudice ha assolto in maniera corretta, e pertanto immune da vizi di legitti- mità, il proprio onere motivazionale in ordine al giudizio di valenza delle circo- stanze attenuanti generiche evidenziando da una parte la mancanza di elementi favorevoli all'imputato come espressivi di attenuazione della gravità della condotta e dall'altra rimarcando la ricorrenza di un precedente penale e un comportamento collaborativo soltanto dopo che lo stesso era stato condotto in Caserma. 11 Va rilevato poi che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ri- badito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).
A tale proposito il giudice distrettuale ha escluso il beneficio con motivazione del tutto coerente al suddetto insegnamento.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr te DEPOS2TATIN A CAIN - LLER1A b