Ordinanza — n. 30843/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANELLI OSVALDO COSIMO DAMIANO nato a TARANTO il 31/07/1988 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.FANELLI Osvaldo Cosimo Damiano ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione in relazione a ipotesi di false dichiarazioni ai fini del conseguimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato (art.95 d.p.r. 115/2002).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30843/2021 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.FANELLI Osvaldo Cosimo Damiano ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione in relazione a ipotesi di false dichiarazioni ai fini del conseguimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato (art.95 d.p.r. 115/2002).
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FANELLI OSVALDO COSIMO DAMIANO nato a TARANTO il 31/07/1988 avverso la sentenza del 26/10/2020 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.FANELLI Osvaldo Cosimo Damiano ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la sentenza del Tribunale di Taranto che lo aveva condannato alla pena di mesi otto di reclusione in relazione a ipotesi di false dichiarazioni ai fini del conseguimento dell'ammissione al patrocinio a spese dello stato (art.95 d.p.r. 115/2002).
2. Assume difetto di motivazione in punto di riconoscimento dell'elemento psico- logico e violazione di legge per il mancato riconoscimento della causa di non pu- nibilità di cui all'art.131 bis cod.pen.
3. Il motivo di ricorso in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accen- nate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente ap- parato argonnentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli elementi difensivi introdotti nei motivi di appello. 3.1 Il ricorso inoltre non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione a tutte le questioni sollevate dalle difese del ricorrente che hanno formato oggetto di coerente e logica valutazione. 3.2 In termini del tutto coerenti il giudice di appello ha poi escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. in ragione dei precedenti penali e dei criteri inferenziali di cui all'art.133 cod.pen. con particolare riferimento alla intensità del dolo.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 EPOS IN Tl.- '-'3 7 ".• ) • CA , í Il Consigliere estensore Il P-.. • t LIER;:',1 i Ugo Bellini Carla etti