Cassation appeal dismissed as inadmissible for non-justiciable ground of acquittal under Italian criminal procedure code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for acquittal based on a lack of correlation between his request and the sentence, but this ground was not permitted under the relevant statutory provisions. The court ruled that such arguments do not fall within the specific categories of admissible grounds for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to enumerated grounds; arguments regarding the lack of correlation between the request and the sentence, or the mere desire for acquittal, are inadmissible if they do not touch upon the expression of the defendant's will, legal qualification errors, or illegality of the penalty.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GAGLIANO ANGELO GIUSEPPE nato a GELA il 26/03/1991 avverso la sentenza del 03/06/2020 del GIP TRIBUNALE di GELA(dato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Angelo Giuseppe Gagliano, a mezzo del proprio difensore, ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha applicato al medesimo la pena concordata fra le parti ex art. 444 cod. proc. pen., deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per mancato proscioglimento dell'imputato ex art. 129 cod. proc. pen. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura, che non rientra fra quelle consentite dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge n. 103 del 23.6.2017, in vigore dal 3.8.2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità dei ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consi estensore Il Pr e Alessa di