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Ordinanza — n. 30840/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30840/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30840/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE CHEIKH AHMADOU BAMBA nato il 06/10/1997 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso di Gueye Cheikh Ahmadou Bamba avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale. La Corte territoriale ha ribadito, conformemente al primo giudice, che la determinazione della pena in misura ben superiore al minimo edittale trova spiegazione nell'oggettiva gravità del fatto, desunta dal numero di dosi di cocaina detenute dall'imputato per la cessione a terzi, tutte di ottima qualità (grado di purezza intorno al 70-80%), ed in considerazione della potenzialità diffusiva della sostanza detenuta.

Regesto Legislator

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articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30840/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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impugnazione di decisioni amministrative decisione incidentale impugnabile atti impugnabili garanzia di un equo processo istanza di revisione penale controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUEYE CHEIKH AHMADOU BAMBA nato il 06/10/1997 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

29)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Gueye Cheikh Ahmadou Bamba avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, in punto di trattamento sanzionatorio, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale. La Corte territoriale ha ribadito, conformemente al primo giudice, che la determinazione della pena in misura ben superiore al minimo edittale trova spiegazione nell'oggettiva gravità del fatto, desunta dal numero di dosi di cocaina detenute dall'imputato per la cessione a terzi, tutte di ottima qualità (grado di purezza intorno al 70-80%), ed in considerazione della potenzialità diffusiva della sostanza detenuta.

Si tratta di una ponderata e non arbitraria valutazione di merito, come tale insindacabile in cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consigljeie estensore Aless Ranaldi Carla het