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Ordinanza — n. 30839/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30839/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30839/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUKA GEZIM nato il 13/12/1975 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; (1 1.KUKA Gezim ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.164 di multa in relazione. a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Assume violazione di legge in relazione alla valutazione della prova di responsa- bilità in relazione al reato ascritto, escludendo l'esistenza di un panorama indiziario a suo carico che giustificasse la pronuncia di condanna, anche in relazione alla mancata individuazione dei quantitativi di stupefacente trattato, ai rapporti con gli altri indagati e alla natura di attività lavorativa svolta presso il ristorante il Barone. Con memoria difensiva tempestivamente depositata ribadiva le censure articolate relativamente alla insussistenza del concorso nel reato.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30839/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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consumo di canapa imputazione per reati di stupefacenti traffico aggravato di cocaina scemata imputabilità abuso di sostanze partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KUKA GEZIM nato il 13/12/1975 avverso la sentenza del 04/12/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; (1

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.KUKA Gezim ricorre avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sen- tenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 5.164 di multa in relazione. a ipotesi di detenzione di sostanza stupefacente di tipo marijuana. Assume violazione di legge in relazione alla valutazione della prova di responsa- bilità in relazione al reato ascritto, escludendo l'esistenza di un panorama indiziario a suo carico che giustificasse la pronuncia di condanna, anche in relazione alla mancata individuazione dei quantitativi di stupefacente trattato, ai rapporti con gli altri indagati e alla natura di attività lavorativa svolta presso il ristorante il Barone. Con memoria difensiva tempestivamente depositata ribadiva le censure articolate relativamente alla insussistenza del concorso nel reato.

3. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico e manifestamente infondato in tutte le sue articolazioni. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli ele- menti difensivi introdotti nei motivi di appello. 3.1 II ricorso inoltre non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione a tutte le questioni sollevate dalle difese del ricorrente che hanno formato oggetto di coerente e logica valutazione.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il P nte Ugo Bellini Carla hetti DEPOSITAT