Ordinanza — n. 30838/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARicorre SABOU Stefan Mihar avverso la sentenza in epigrafe che ha con- fermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art.186 co II lett.c) Cod. della Strada escludendo la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi ai sensi dell'art.53 L.689/81.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30838/2021 — snpen · Corte di Cassazione: della Strada escludendo la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi ai sensi dell'art.53 L.689/81.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABOU STEFAN MINAI nato il 29/04/1988 avverso la sentenza del 22/10/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorre SABOU Stefan Mihar avverso la sentenza in epigrafe che ha con- fermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di mesi quattro di arresto ed euro 2.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art.186 co II lett.c) Cod. della Strada escludendo la sostituzione della pena detentiva con la corrispondente sanzione sostitutiva delle pene detentive brevi ai sensi dell'art.53 L.689/81.
2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alle ragioni addotte a sostegno della richiesta di sostituzione, assumendo lo sviamento della funzione preventiva e riabilitativa dell'istituto e assumendo la ricorrenza dei presupposti di legge per l'adozione del provvedimento.Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rivalutazione degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative non sono, infatti, pro- ponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostru- zione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità ove sostiene, sulla base dei numerosi precedenti specifici del ricorrente, e tenuto altresì conto che il SABOU risulta incorso in analoghe violazioni successivamente ai fatti in oggetto, che non ricorrono le condizioni per il beneficio sia con riferimento ai profili di meritevolezza (in ragione dei precedenti specifici) sia in ragione della impossibilità di svolgere un giudizio prognostico di non recidivanza (tenuto conto del comportamento succes- sivo al fatto reato caratterizzato appunto dalla reiterazione nel reato).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 I