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Ordinanza — n. 30837/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30837/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30837/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOUKANDA MOHAMED nato il 01/12/1986 SAMBOU HARUNA nato il 22/02/1995 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. I ricorsi di Doukanda Mohamed e Sambou Haruna avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo all'asserita insussistenza del concorso nel reato e alla lamentata esclusione dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

Regesto Legislator

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art. 73 d.P.R. 309/90, art. 133 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30837/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello evidenziato l'assenza di elementi positivi dimostrati e valutabili per la concessione delle attenuanti generiche. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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carenza di credibilità oggettiva accertamenti medici peritali udienza probatoria gravi addebiti penali censura dell'apprezzamento delle prove denuncia mendace

Disposizioni normative citate

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art. 73 d.P.R. 309/90
I ricorsi di Doukanda Mohamed e Sambou Haruna avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, sono manifestamente infondati.
art. 133 cod. pen
211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass.
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DOUKANDA MOHAMED nato il 01/12/1986 SAMBOU HARUNA nato il 22/02/1995 avverso la sentenza del 14/10/2020 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

26)

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi di Doukanda Mohamed e Sambou Haruna avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/90, sono manifestamente infondati. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la pronunzia impugnata reca appropriata motivazione, basata su definite e significative acquisizioni probatorie ed immune da vizi logico-giuridici. I motivi proposti sono manifestamente infondati ex art. 591, comma 1, lettera c), c.p.p., in quanto attinenti alla valutazione delle prove e alla ricostruzione del fatto - con riguardo all'asserita insussistenza del concorso nel reato e alla lamentata esclusione dell'ipotesi lieve di cui al quinto comma dell'art. 73 cit. - traducendosi le argomentazioni difensive non in una critica al percorso argomentativo seguito dai giudici di merito, che è invece del tutto congruo, logico, non contraddittorio e coerente con le risultanze in fatto, bensì in una richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, alla luce di una diversa lettura delle prove, inammissibile in questa sede.

La decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale, anche per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. È appena il caso di considerare che in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. del 22 settembre 2003 n. 36382, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua" vedi Sez. 4, sent. del 4 agosto 1998 n. 9120 Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Cass. sez. 3, sent. 16 giugno 2004 n. 26908, Rv. 229298).

Si tratta di evenienza che non sussiste nel caso di specie, avendo la Corte di appello evidenziato l'assenza di elementi positivi dimostrati e valutabili per la concessione delle attenuanti generiche. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila ciascuno a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consi e estensore iTgl -P O Il P