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Ordinanza — n. 30836/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30836/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30836/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ricorre EL FARKH Rachid avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di due tipologie (eroina e cocaina) fatti qualificati ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30836/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ricorre EL FARKH Rachid avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di due tipologie (eroina e cocaina) fatti qualificati ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

Parole chiave

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commisurazione della pena per traffico di stupefacenti dipendenza da sostanze stupefacenti contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti sanzioni penali traffico di cocaina altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL FARKH RACHID nato a RABAT( MAROCCO) il 10/05/1966 avverso la sentenza del 29/09/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ricorre EL FARKH Rachid avverso la sentenza in epigrafe che ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino lo aveva condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 800 di multa in relazione al reato di detenzione di sostanza stupefacente di due tipologie (eroina e cocaina) fatti qualificati ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90.

2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorio. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati. Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motiva- zione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Del tutto infondata risulta inoltre la articolazione in punto di trattamento san- zionatorio, in quanto il giudice di appello ha fornito esauriénte e logica evidenza delle ragioni che lo hanno indotto a determinare la pena in termini, seppure di poco, superiori al minimo edittale.

L'obbligo motivazionale è dunque assolto lad- dove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giu- dice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo., anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono im- pliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Serratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altrimenti essere suf- ficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espres- sioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere este