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Ordinanza — n. 30834/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30834/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30834/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERINI MAURIZIO nato a RUBIERA il 03/01/1953 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA IElato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il difensore di Maurizio Ruggerini ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Cassazione in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ruggerini riguardante beni sottoposti a sequestro per equivalente, con istanza di affidamento in custodia del bene allocato in Modena, Via Giardini n. 1087. Si tratta di ricorso inammissibile, poiché per costante giurisprudenza della Corte regolatrice è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca (Sez. 6, Ordinanza n. 20684 del 09/05/2016, Rv. 266745), trattandosi di provvedimento di legittimità che non rende incontrovertibile una pronuncia di condanna resa in sede di merito.

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30834/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il difensore di Maurizio Ruggerini ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Cassazione in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ruggerini riguardante beni sottoposti a sequestro per equivalente, con istanza di affidamento in custodia del bene allocato in Modena, Via Giardini n. 1087. Si tratta di ricorso inammissibile, poiché per costante giurisprudenza della Corte regolatrice è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca (Sez. 6, Ordinanza n. 20684 del 09/05/2016, Rv. 266745), trattandosi di provvedimento di legittimità che non rende incontrovertibile una pronuncia di condanna resa in sede di merito.

Parole chiave

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notificazione viziata osservanza delle norme procedurali violazione delle forme sostanziali diritto di essere sentito ritardo ingiustificato questioni processuali

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. proc. pen
Il difensore di Maurizio Ruggerini ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUGGERINI MAURIZIO nato a RUBIERA il 03/01/1953 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA IElato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

23)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il difensore di Maurizio Ruggerini ha presentato ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. avverso la sentenza della Cassazione in epigrafe indicata, che ha dichiarato inammissibile il ricorso del Ruggerini riguardante beni sottoposti a sequestro per equivalente, con istanza di affidamento in custodia del bene allocato in Modena, Via Giardini n. 1087. Si tratta di ricorso inammissibile, poiché per costante giurisprudenza della Corte regolatrice è inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione della Suprema Corte in tema di sequestro e confisca (Sez. 6, Ordinanza n. 20684 del 09/05/2016, Rv. 266745), trattandosi di provvedimento di legittimità che non rende incontrovertibile una pronuncia di condanna resa in sede di merito.

Il ricorso straordinario, infatti, appresta un rimedio in via esclusiva "a favore del condannato", oltre che del Procuratore Generale, e ha formulazione tassativa, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica a casi non previsti, quali le decisioni che intervengano su questioni incidentali (cfr. Cass. S.U., n. 16103 del 27/3/2002, Basile, rv. 221283; Cass. sez. 5 nr. 30373 del 16/06/2006, Nappi, rv. 235323; sez. 3, nr. 43697 del 10/11/2011, V.A., rv. 251411). La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.

All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consi e estensore Alessa Ranaldi i