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Ordinanza — n. 30833/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30833/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30833/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASCIO DAVIDE nato a CARINI il 03/02/1990 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.L0 CASCIO Davide ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale ri- forma della sentenza del Tribunale di Modena, riqualificata la detenzione della so- stanza stupefacente del tipo cocaina ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, rideterminava nei suoi confronti la pena, in relazione alla detenzione di oltre un chilo e settecento grammi di marijuana e di oltre duecento grammi di hashish in anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30833/2021 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASCIO DAVIDE nato a CARINI il 03/02/1990 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.L0 CASCIO Davide ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale ri- forma della sentenza del Tribunale di Modena, riqualificata la detenzione della so- stanza stupefacente del tipo cocaina ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, rideterminava nei suoi confronti la pena, in relazione alla detenzione di oltre un chilo e settecento grammi di marijuana e di oltre duecento grammi di hashish in anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa.

Parole chiave

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traffico aggravato di cocaina dipendenza da sostanze stupefacenti consumo di canapa infrazioni riguardanti la canapa infrazione grave alla lstup importazione illegale di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO CASCIO DAVIDE nato a CARINI il 03/02/1990 avverso la sentenza del 16/07/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.L0 CASCIO Davide ricorre avverso la sentenza in epigrafe che, in parziale ri- forma della sentenza del Tribunale di Modena, riqualificata la detenzione della so- stanza stupefacente del tipo cocaina ai sensi dell'art.73 comma 5 Dpr 309/90, rideterminava nei suoi confronti la pena, in relazione alla detenzione di oltre un chilo e settecento grammi di marijuana e di oltre duecento grammi di hashish in anni due di reclusione ed euro 3.000 di multa.

2. Il ricorrente con una prima articolazione deduce violazione di legge e carenza di motivazione in punto di responsabilità penale dolendosi dei criteri inferenziali utilizzati dal giudice distrettuale per escludere che lo stupefacente cocaina seque- strato fosse destinato al consumo personale. Con separata articolazione si duole del mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. Con memoria difensiva tempestivamente depositata la difesa del ricorrente ribadiva le ragioni di doglianza sopra rappresentati.

3. Il ricorso si presenta manifestamente infondato. Il motivo di ricorso proposto dal ricorrente in punto di responsabilità penale si appalesa inammissibile in quanto generico e assolutamente infondato in tutte le sue articolazioni. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sulle singole questioni accennate, non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coerente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura degli ele- menti difensivi introdotti nei motivi di appello. 3.1 Il ricorso inoltre non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità, in relazione a tutte le questioni sollevate dalle difese del ricorrente avendo la stessa correttamente valorizzato le modalità di detenzione e di presentazione dello stupefacente (all'interno di un bor- sone), le caratteristiche dello stupefacente (dotato di principio attivo di oltre 80%), il numero di dosi ricavabili e la mancanza di prova che il ricorrente fosse consu- matore di detta sostanza, tenuto altresì conto del contesto di promiscuità delle sostanze detenute e del fatto che la perquisizione domiciliare era collegata alla segnalazione di una distinta attività di spaccio. 3.2 Le doglianze relative al mancato riconoscimento del beneficio della sospen- sione condizionale della pena, si presentano inammissibili.

Nel caso in specie ri- sulta valorizzato il rilievo preclusivo fornito dalle modalità della condotta, dalla eterogeneità e del rilievo ponderale dello stupefacente, dell'esistenza di canali di rifornimento di assoluto rilievo e di colleganza con il mondo del narcotraffico, oltre al precedente penale non specifico e alla segnalazione di ulteriore condotta illecita nel settore degli stupefacenti così da precludere un giudizio positivo sull'astensione del ricorrente dalla commissione di analoghe condotte illecite.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr Ugo Bellini Carla ii