Ordinanza — n. 30832/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IARicorre SABOU Stefan Mihai avverso la sentenza in epigrafe che ha con- fermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art.186 co II lett.c) Cod.della Strada. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorio e alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche assu- mendo che il giudice di appello si era limitato a richiamare la motivazione del giudice di primo grado. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30832/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorio e alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche assu- mendo che il giudice di appello si era limitato a richiamare la motivazione del giudice di primo grado. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SABOU STEFAN MIHAI nato il 29/04/1988 avverso la sentenza del 27/11/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorre SABOU Stefan Mihai avverso la sentenza in epigrafe che ha con- fermato la sentenza con cui il Tribunale di Torino che lo aveva condannato alla pena di mesi sette di arresto ed euro 3.000 di ammenda in relazione al reato di cui all'art.186 co II lett.c) Cod.della Strada.
2. Il ricorrente deduce vizio motivazionale in relazione alla misura del tratta- mento sanzionatorio e alla esclusione delle circostanze attenuanti generiche assu- mendo che il giudice di appello si era limitato a richiamare la motivazione del giudice di primo grado. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifesta- mente infondati, in quanto tesi ad ottenere una rivalutazione degli elementi di prova che non è consentita in questa sede, e pertanto il proposto ricorso vada dichiarato inammissibile. Le censure concernenti asserite carenze argomentative sui singoli passaggi della ricostruzione fattuale dell'episodio e dell'attribuzione dello stesso alla persona dell'imputata non sono, infatti, proponibili nel giudizio di legittimità, quando la struttura razionale della decisione sia sorretta, come nella specie, da logico e coe- rente apparato argomentativo, esteso a tutti gli elementi offerti dal processo, e il ricorrente si limiti sostanzialmente a sollecitare la rilettura del quadro probatorio, alla stregua di una diversa ricostruzione del fatto, e, con essa, il riesame nel merito della sentenza impugnata.
Il ricorso, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della sentenza impugnata, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto, e pertanto immune da vizi di legittimità. Del tutto infondata risulta inoltre la ulteriore articolazione in punto di tratta- mento sanzionatorio, in quanto il giudice di appello ha fornito esauriente e logica evidenza delle ragioni che lo hanno indotto a determinare la pena in termini, sep- pure di poco, superiori al minimo edittale. L'obbligo motivazionale è dunque as- solto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determina- zione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezio- nali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudi- cante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così sez. 4, n. 21294, Ser- ratore, rv. 256197; conf. sez. 2, n. 28852 dell'8.5.2013, Taurasi e altro, rv. 256464; sez. 3, n. 10095 del 10.1.2013, Monterosso, rv. 255153), potendo altri- menti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (così sez. 2, n. 36245 del 26.6.2009, Denaro, rv. 245596).
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere es