Ordinanza — n. 30830/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna di Santo Enrico ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, cedeva sostanza stupefacente pari a 1,24 g a Solaro Marco il 17.1.2014 (capo A) e cedeva ulteriore sostanza stupefacente a Solaro Marco in data antecedente e prossima al 17.1.2014 (capo B).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen, art. 62-bis cod.pen; Ordinanza — n. 30830/2021 — snpen · Corte di Cassazione: mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato esclusivamente sul comportamento processuale non collaborativo dell'imputato.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SANTO ENRICO nato a MADDALONI il 09/09/1972 avverso la sentenza del 18/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna di Santo Enrico ad anni 2 e mesi 4 di reclusione ed euro 2.800 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. n. 309 del 1990, perché, in concorso con altri, cedeva sostanza stupefacente pari a 1,24 g a Solaro Marco il 17.1.2014 (capo A) e cedeva ulteriore sostanza stupefacente a Solaro Marco in data antecedente e prossima al 17.1.2014 (capo B).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, attraverso il difensore, deducendo 1) omessa motivazione in ordine alla dosimetria della pena;
2) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza della contestata recidiva;
3) mancanza e contraddittorietà della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, fondato esclusivamente sul comportamento processuale non collaborativo dell'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Il primo motivo di ricorso, avente ad oggetto il trattamento sanzionatorio, è manifestamente infondato. Come da consolidata giurisprudenza, l'irrogazione di una pena base pari o superiore al medio edittale richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 cod. pen., valutati ed apprezzati tenendo conto della funzione rieducativa, retributiva e preventiva della pena (cfr., tra le varie, Sez. 5 - , Sentenza n. 35100 del 27/06/2019, Rv. 276932). Nel caso di specie, tuttavia, nessuna censura può essere mossa, in questo senso, al giudice d'appello, il quale ha giustificato, in modo congruo, non manifestamente illogico e privo di contraddizioni, l'applicazione di una pena base in misura superiore al minimo edittale alla luce della non occasionalità del fatto, riconducibile ad una serie di reiterate cessioni, secondo meccanismi collaudati e ripartizione dei compiti da parte dell'imputato e dei correi, come emerso dalle dichiarazioni dell'acquirente.
3. Allo stesso modo, il secondo motivo, avente ad oggetto la recidiva, deve ritenersi inammissibile, limitandosi a reiterare in sede di legittimità le stesse censure proposte in sede d'appello, senza confrontarsi adeguatamente con il provvedimento impugnato. In proposito va ribadito che, in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013 ud., dep. 21/02/2013, rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016 ud., dep. 14/09/2016, rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione).
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha esaustivamente sottolineato come la commissione del delitto de quo, per modalità e durata nel tempo, debba ritenersi dimostrativo di perdurante pericolosità.
4. Infine, anche l'ultimo motivo di ricorso, avente ad oggetto il diniego del beneficio di cui all'art. 62-bis cod.pen., è inammissibile, posto che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 Ud., Rv. 271269). Inoltre, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato, in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del reo, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Sez. 2, n. 9299 del 07/11/2018 Ud. (dep. 04/03/2019 ) Rv. 275640).
Correttamente, quindi, il beneficio è stato negato, tenuto conto dell'assenza di elementi favorevoli di valutazione della condotta dell'imputato sia durante che dopo il giudizio, nonché del comportamento processuale dell'imputato, che ha negato l'evidenza dei fatti, nonché per l'abitualità dell'attività di spaccio effettuata nella zona.
5. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere es