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Sentenza — n. 30829/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 30829/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 30829/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Infante Fabio, condannato alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale, e la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi 6 (p.b. = mesi 1 é giorni 15 di arresto ed euro 1.500 di ammenda, aumento della pena pecuniaria ad C 2.100 ex art. 186, comma 2-sexies, cod.strada, riduzione per il rito), perché, in data 28.03.2016, conduceva in stato d'ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,49 g/I, con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7.

Regesto Legislator

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 131-bis cod. pen, artt. 114 disp. att. cod. proc. pen, art. 129 c.p; Sentenza — n. 30829/2021 — snpen · Corte di Cassazione: violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.. E' pervenuta ulteriore memoria difensiva. RITENUTO IN DIRITTO 1.Preliminarmente osserva il collegio come la contravvenzione per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 28 marzo 2016, deve ritenersi prescritta, non risultando periodi di sospensione diversi da quelli di cui all'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, tenuto conto della sentenza della Consulta n. 140 del 2021, che ha dichiarato illegittimo il comma 9 di tale disposizione, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».

Parole chiave

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guida in stato di ebbrezza qualificata infrazione privilegiata guida nonostante revoca della patente reato grave di stupefacenti infrazione al codice della strada grave eccesso di velocità

Disposizioni normative citate

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art. 114 disp. att. cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in ordine alla ritenuta tardività dell'eccezione di cui all'art. 114 disp.
art. 131-bis cod. pen
pen., nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;
artt. 114 disp. att. cod. proc. pen
pen., 4) violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen.
art. 129 c.p
Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: INFANTE FABIO nato a NAPOLI il 27/09/1982 avverso la sentenza del 11/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Infante Fabio, condannato alla pena di mesi 1 di arresto ed euro 1.400 di ammenda, con il beneficio della sospensione condizionale, e la sanzione accessoria della sospensione della patente per mesi 6 (p.b. = mesi 1 é giorni 15 di arresto ed euro 1.500 di ammenda, aumento della pena pecuniaria ad C 2.100 ex art. 186, comma 2-sexies, cod.strada, riduzione per il rito), perché, in data 28.03.2016, conduceva in stato d'ebbrezza conseguente all'uso di sostanze alcoliche, con tasso alcolemico superiore a 1,49 g/I, con l'aggravante di aver commesso il fatto tra le ore 22 e le ore 7.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo 1) contraddittorietà e manifesta illogicità della sentenza in ordine alla ritenuta tardività dell'eccezione di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., nonché al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.;

2) violazione di legge e, in particolare, dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen.;

3) violazione di legge in ordine all'omessa applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., 4) violazione degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 356 cod. proc. pen.;

5) violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., essendo stata ridotta la pena, per il rito abbreviato, di un terzo e non della metà, nonostante la condanna dell'imputato a contravvenzione;

6) violazione di legge, in relazione agli artt. 62-bis, 132 e 133 cod. pen.. E' pervenuta ulteriore memoria difensiva. RITENUTO IN DIRITTO 1.Preliminarmente osserva il collegio come la contravvenzione per il quale l'imputato è stato tratto a giudizio, che risale al 28 marzo 2016, deve ritenersi prescritta, non risultando periodi di sospensione diversi da quelli di cui all'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, tenuto conto della sentenza della Consulta n. 140 del 2021, che ha dichiarato illegittimo il comma 9 di tale disposizione, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione «per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020».

2. Al riguardo, va precisato che l'odierno ricorso presenta un motivo fondato avente ad oggetto la violazione dell'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., nella nuova formulazione, essendo stata ridotta la pena, per il rito abbreviato, di un terzo e non della metà, nonostante la condanna dell'imputato a contravvenzione. In proposito va ribadito che In tema di giudizio abbreviato, l'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 - nella parte in cui prevede che, in caso di condanna per una contravvenzione, la pena che il giudice determina tenendo conto di tutte le circostanze è diminuita della metà, anziché di un terzo come previsto dalla previgente disciplina - si applica anche alle fattispecie anteriori, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile, ai sensi dell'art. 2, quarto comma, cod. pen., in quanto, pur essendo norma di carattere processuale, ha effetti sostanziali, comportando un trattamento sanzionatorio più favorevole seppure collegato alla scelta del rito (Sez. 4 - n. 5034 del 15/01/2019 ud. - dep. 01/02/2019, Rv. 275218 - 01).

3. Deve sottolinearsi, in conformità all'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, come, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontri nel solo caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (v.

Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009 ud. - dep. 15/09/2009, Rv. 244274 - 01). E invero il concetto di 'evidenza', richiesto dal secondo comma dell'art. 129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (cfr. Cass., n. 31463/2004, Rv. 229275). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito dell'imputato occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra opposte risultanze (v.

Cass., n. 26008/2007, Rv. 237263). Tale situazione non ricorre nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nella motivazione della sentenza di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.

4. In conclusione, la sentenza deve essere annullata, essendo il reato estinto per intervenuta prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere es