Ordinanza — n. 30828/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Cirella Silvio alla pena sospesa di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa (p.b. = anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 1.500 di multa, ridotta per il rito abbreviato), per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.p.r. n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di spaccio, di due confezioni di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso complessivo di 24,13 g, corrispondenti a 142 dosi medie singole).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 30828/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con riferimento, invece, al trattamento sanzionatorio, anche questo passaggio della motivazione non presenta vizi censurabili in sede di legittimità, atteso che la pena applicata, peraltro, non severa ed al di sotto della media edittale, è stata ritenuta congrua in considerazione della negativa personalità dell'imputato (gravato di t precedenti, sebbene non specifici, come precisato nella sentenza di primo grado), nonché alla gravità e alla offensività del fatto, in piena consonanza con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRELLA SILVIO nato a NAPOLI il 01/09/1997 avverso la sentenza del 02/10/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di Cirella Silvio alla pena sospesa di anni 1 di reclusione ed euro 1.000 di multa (p.b. = anni 1 e mesi 6 di reclusione ed C 1.500 di multa, ridotta per il rito abbreviato), per il reato di cui all'art. 73, quinto comma, d.p.r. n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di spaccio, di due confezioni di sostanza stupefacente di tipo cocaina del peso complessivo di 24,13 g, corrispondenti a 142 dosi medie singole).
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, Cirella Silvio, deducendo violazione di legge e motivazione in relazione 1) al mancato superamento, attraverso l'iter-argomentativo, della soglia dell'oltre ragionevole dubbio, 2) al trattamento sanzionatorio, quantificato in misura non prossima al minimo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a contestare le conclusioni a cui sono pervenuti i giudici di merito, senza denunciare alcuna concreta lacuna, contraddizione o passaggio illogico della sentenza, che, con esaustive e congrue argomentazioni, ha superato i rilievi difensivi, valorizzando l'univoco quadro probatorio emerso. In particolare, con riferimento al superamento della soglia dell'oltre ogni ragionevole dubbio, si è evidenziato che la tesi del consumo di gruppo, esposta da parte dell'imputato a propria discolpa, non ha ricevuto il minimo suffragio probatorio, non essendovi alcuna traccia in atti di un eventuale mandato ad acquistare da parte di una pluralità di assuntori. Del resto, in sede di legittimità, perché sia ravvisabile la manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod. proc. pen., è necessario che la ricostruzione dei fatti prospettata dall'imputato che intenda far valere l'esistenza di un ragionevole dubbio sulla sua colpevolezza, contrastante con il procedimento argomentativo seguito dal giudice, sia inconfutabile e non rappresentativa soltanto di una ipotesi alternativa a quella ritenuta nella sentenza impugnata, dovendo il dubbio sulla corretta ricostruzione del fatto-reato nei suoi elementi oggettivo e soggettivo fare riferimento ad elementi sostenibili, cioè desunti dai dati acquisiti al processo, e non meramente ipotetici o congetturali seppure plausibili (Sez. 2, n. 3817 del 09/10/2019 ud. - dep. 29/01/2020, Rv. 278237 - 01).
Con riferimento, invece, al trattamento sanzionatorio, anche questo passaggio della motivazione non presenta vizi censurabili in sede di legittimità, atteso che la pena applicata, peraltro, non severa ed al di sotto della media edittale, è stata ritenuta congrua in considerazione della negativa personalità dell'imputato (gravato di t precedenti, sebbene non specifici, come precisato nella sentenza di primo grado), nonché alla gravità e alla offensività del fatto, in piena consonanza con i criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il e Francesca Picardi Carla het