Ordinanza — n. 30827/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLA MARIO NICOLAS nato in ARGENTINA il 06/12/1977 avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENO Eto avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.CAPPELLA Mario Nicolas ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno gli ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni quattro giorni venti di reclusione ed euro 18.200 di multa in relazione ai reati di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e cannabis 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto ed alla misura della pena applicata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen, art. 129 c.p; Ordinanza — n. 30827/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni quattro giorni venti di reclusione ed euro 18.200 di multa in relazione ai reati di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e cannabis 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto ed alla misura della pena applicata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPPELLA MARIO NICOLAS nato in ARGENTINA il 06/12/1977 avverso la sentenza del 04/02/2021 del GIP TRIBUNALE di ASCOLI PICENO Eto avviso alle parti; j udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.CAPPELLA Mario Nicolas ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Ascoli Piceno gli ha applicato su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni quattro giorni venti di reclusione ed euro 18.200 di multa in relazione ai reati di detenzione di sostanza stupefacente del tipo cocaina e cannabis 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. con particolare riferimento alle ragioni esplicative della responsabilità del prevenuto ed alla misura della pena applicata.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto assoluta- mente generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017. 3.1 Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo interve- nuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero í presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento dell'odierno ricorrente.
La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;
Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Fraccari, rv. 214637).
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. er.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere