Ordinanza — n. 30825/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVELLI CLAUDIO nato a FRASCATI il 11/10/1945 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;N. Il ricorso proposto da Claudio Savelli avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Secondo il maggioritario e preferibile orientamento della Corte regolatrice (cfr. Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018), la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30825/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Claudio Savelli avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Secondo il maggioritario e preferibile orientamento della Corte regolatrice (cfr. Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018), la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAVELLI CLAUDIO nato a FRASCATI il 11/10/1945 avverso la sentenza del 26/11/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI;N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Claudio Savelli avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Secondo il maggioritario e preferibile orientamento della Corte regolatrice (cfr. Sez. 3, n. 23174 del 21/03/2018), la causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, ex art. 131-bis cod. pen., non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, se tale disposizione era già in vigore alla data della deliberazione della sentenza di appello, ostandovi la previsione di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ciò in quanto le ponderazioni sull'esistenza dei presupposti essenziali per l'applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. sono caratterizzate da un'intrinseca ed insuperabile natura di merito; e come tali sono proprie del giudizio di merito e quindi destinate ad essere tempestivamente proposte per essere poi valutate solo in tale sede. Nel caso, è lo stesso ricorrente a riconoscere che la questione in ordine all'applicabilità della detta causa di non punibilità "non sia stata oggetto di discussione nella fase di merito"; di contro, le considerazioni svolte in ordine alla sua rilevabilità di ufficio valgono solo per il giudice di merito ma non per quello di legittimità, per i motivi già indicati.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma dì C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consigli estensore Il Pr te Alessa analdi Carla ichetti !DEPOSITATA