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Ordinanza — n. 30824/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal sentence, upholding judge's discretionary sentencing powers under Art. 133 CP.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30824/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Giuseppe Marra inadmissible, rejecting his challenge to the criminal sentence imposed by the Court of Appeal. Marra argued against the application of specific sentencing criteria, but the Court affirmed that judges retain discretionary power to evaluate sentencing elements within the parameters of Article 133 of the Penal Code. The decision emphasized that appellate review is limited to detecting mere arbitrariness or illogical reasoning, which was absent in this case given the thorough territorial court motivation.

Regesto Legislator

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Art. 133 c.p.; Art. 62-bis c.p.; The exercise of sentencing discretion by the judge is not subject to cassation review unless it results in mere arbitrariness or illogical reasoning, provided the judge has adequately accounted for the relevant elements.

Parole chiave

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sentencing discretion criminal appeal inadmissible appeal penal code judicial arbitrariness verdetto di colpevolezza giudice istruttore imputabilità ad una persona giuridica di diritto pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 133 c.p.
Art. 62-bis c.p.
Infatti, in punto di trattamento sanzionatorio va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l.
Art. 616 c.p.p.
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
d.l. 23 maggio 2008, n. 2002
operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L.
L. 24 luglio 2008, n. 125
2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p.
art. 62-bis c.p
Infatti, in punto di trattamento sanzionatorio va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p.
art. 133 c.p
art. 62-bis cod. pen
4 n.44815 del 23/10/2015), visto che la Corte territoriale ha ampiamente motivato sia in ordine alla non concedibilità dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen., sia sulla congruità della pena irrogata.
art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Giurisprudenza citata

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sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015
Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez.
sez. 4 n. 44815 del 23/10/2015
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRA GIUSEPPE nato a NAPOLI il 22/05/1991 avverso la sentenza del 17/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

12)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Giuseppe Marra avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui all'imputazione, è inammissibile. Infatti, in punto di trattamento sanzionatorio va riaffermato che, soprattutto dopo la specifica modifica dell'art. 62-bis c.p. operata con il d.l. 23 maggio 2008, n. 2002 convertito con modifiche dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, è assolutamente sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come nel caso in esame, di avere valutato e applicato i criteri di cui all'art.133 c.p. La valutazione dei vari elementi rilevanti ai fini della dosimetria della pena rientra nei poteri discrezionali del giudice il cui esercizio (se effettuato nel rispetto dei parametri valutativi di cui all'art. 133 c.p., come nel caso di specie) è censurabile in cassazione solo quando sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico.

Ciò che qui deve senz'altro escludersi (sez. 2, n. 45312 del 03/11/2015; sez. 4 n.44815 del 23/10/2015), visto che la Corte territoriale ha ampiamente motivato sia in ordine alla non concedibilità dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen., sia sulla congruità della pena irrogata. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 \ Il Cons,jg1tre estensore Il Pre \te Ales'ndr Ranaldi Carla tti .)DEPOSITATA I