Cassation appeal dismissed due to voluntary withdrawal; defendant waived review of conviction and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the arguments regarding the conviction and sentencing. The defendant voluntarily withdrew the appeal after the lower court applied a generic recidivism-based sentence for cocaine possession. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a monetary fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 cod.proc.pen.; Art. 616 cod.proc.pen.: A cassation appeal is inadmissible if the appellant voluntarily withdraws the request, resulting in the dismissal of the appeal and the imposition of procedural costs and a monetary fine on the appellant.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOLLI DENIS nato a ROMA il 23/03/1989 avverso la sentenza del 02/03/2021 del TRIBUNALE di VELLETRI Cdira-to avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;
RITENUTO IN FATTO
1. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, Bolli Denis, per mezzo del suo difensore, avverso la sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. che ha applicato nei suoi confronti, concesse le generiche con prevalenza sulla recidiva, la pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed C 12.000 di multa per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 (4 febbraio 2021, per avere detenuto 51,09 gr. di cocaina), deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione, in relazione al mancato proscioglimento ex art. 129 cod.proc.pen, nonché all'omessa riqualificazione del fatto nella fattispecie di cui al quinto comma dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. E' successivamente pervenuta rituale rinuncia al ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 591 cod.proc.pen., senza esame nel merito dei motivi, stante la sopravvenuta e rituale rinuncia, con condanna ex art. 616 cod.proc.pen. al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di euro mille a titolo di sanzione pecuniaria, non emergendo ragioni di esonero. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro mille.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021. Il Consigliere estensore Francesca Picardi 2DEPOSUFATA JI IN C