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Ordinanza — n. 30822/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30822/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30822/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPELLA ANDREA nato a CASERTA il 06/10/1994 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI,E1 a t o avviso alle parti;) _ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il difensore di Andrea Zampella ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Si tratta di censura inammissibile, poiché per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti.

Regesto Legislator

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art. 599-bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30822/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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articolo del CPC ritardo ingiustificato decisione incidentale impugnabile impugnazione di decisioni amministrative codice di diritto processuale civile causa civile

Disposizioni normative citate

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art. 599-bis cod. proc. pen
Il difensore di Andrea Zampella ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPELLA ANDREA nato a CASERTA il 06/10/1994 avverso la sentenza del 21/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI,E1 a t o avviso alle parti;) _ udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

10)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il difensore di Andrea Zampella ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che ha rideterminato la pena irrogata in primo grado, sull'accordo delle parti, a mente dell'art. 599-bis cod. proc. pen. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. Si tratta di censura inammissibile, poiché per costante giurisprudenza della Corte regolatrice, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 27610201), condizioni nel caso non ricorrenti.

La declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata «senza formalità» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consi e estensore Alessadr Ranaldi ,r1.7)EPOSITA