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Ordinanza — n. 30821/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of generic mitigating circumstances via plea agreement in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30821/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant waived the right to raise generic mitigating circumstances after agreeing to the terms of the plea deal in the Court of Appeal. The defendant argued that prior criminal records should not bar the recognition of these mitigating factors, but the court held that the procedural agreement precludes such arguments unless the agreed penalty itself is illegal. Consequently, the court ruled that the waiver of specific legal grounds binds the parties, limiting cassation review to the legality of the imposed sentence.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis cod. proc. pen.; The agreement on plea terms in the second instance implies a waiver of all further grievances, including generic mitigating circumstances, except for the illegality of the imposed penalty.

Parole chiave

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plea agreement second instance waiver of mitigating circumstances inadmissible cassation appeal generic mitigating factors procedural waiver criminal law attenuazione della pena riduzione della pena precedenti penali rilevanti

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis cod. proc. pen.
proc.pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo.
Art. 599, comma 4, cod. proc. pen.
Difatti, detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod.
Art. 444 cod. proc. pen.
rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod.
Art. 448-bis cod. pen.
sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod.
art. 599-bis cod.proc.pen
Difatti, detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod.
art. 444 cod. proc. pen
rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 448-bis cod. pen
sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA LUIGI nato a NAPOLI il 03/02/1998 avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLI- Eclato avviso alle part..___ —i udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCA PICARDI;

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di in riforma della sentenza di primo grado ed in accoglimento della proposta ex art. 599-bis cod.proc.pen., ha rideterminato la pena in anni 3 mesi 6 di reclusione ed euro 16.000 di multa, con applicazione della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, nei confronti di De Luca Luigi per il reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.p.r. n. 309 del 1990 (detenzione, a fine di spaccio, di 28,83 g di eroina, rinvenuti sulla sua persona, ed ulteriori 10,77 g rinvenuti presso il suo domicilio, in data 14 ottobre 2019).

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, deducendo il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non potendo essere considerati ostativi in tal senso i precedenti del ricorrente.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019 ud. - dep. 08/10/2019, Rv. 277196). Difatti, detto principio, elaborato con riferimento all'art. 599, comma 4, cod. proc.pen., resta applicabile all'attuale concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., che costituisce la sostanziale riproposizione del precedente strumento deflattivo.

A ciò si aggiunga che la diversa fisionomia del «patteggiamento in appello» di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen. rispetto all'applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. - derivante dal diverso contenuto dell'accordo chè, nel primo caso, si innesta sulla rinuncia ai motivi di impugnazione (con conseguente impossibilità di contestare la responsabilità e la qualificazione giuridica del fatto), mentre nel secondo abbraccia anche i termini dell'accusa (da cui deriva la possibilità di proporre ricorso per cassazione anche per ciò che concerne la qualificazione giuridica), comporta che le ipotesi dell'annullamento della sentenza ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono sicuramente più limitate di quelle previste dall'art. 448-bis cod. pen. perché riguardano essenzialmente l'illegalità della pena che costituisce l'unica ipotesi in cui, indipendentemente dall'inammissibilità del ricorso per cassazione, sempreché non sia tardivo, la Corte di legittimità deve procedere d'ufficio all'annullamento della sentenza impugnata (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015 cc. - dep. 28/07/2015, Rv. 264207 - 01). Nel caso di specie, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, la censura proposta dal ricorrente circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione è inammissibile.

2. In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni di esonero, della sanzione pecuniaria che si reputa equo liquidare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Francesca Picardi Carl i