Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 30820/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30820/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30820/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA PAOLO nato a CATANIA il 20/08/1977 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. RG. 1.DI BELLA Paolo ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di Messina che ha dichiarato la inammissibilità ai sensi degli art.581 e 591 cod.proc.pen. dei motivi di appello avanzati dal ricorrente nei confronti della sentenza del Tribunale di Messina che ne aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cessione di oltre cinque chilogrammi di sostanza stupefacente e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 24.000 di multa.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30820/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità N. RG. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo .

Parole chiave

Generato dall'IA
imputazione per reati di stupefacenti riduzione della pena abuso di sostanze remissione della pena sanzioni penali traffico internazionale di stupefacenti
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI BELLA PAOLO nato a CATANIA il 20/08/1977 avverso l'ordinanza del 12/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; N. RG.

RITENUTO IN FATTO

1.DI BELLA Paolo ricorre avverso la ordinanza della Corte di Appello di Messina che ha dichiarato la inammissibilità ai sensi degli art.581 e 591 cod.proc.pen. dei motivi di appello avanzati dal ricorrente nei confronti della sentenza del Tribunale di Messina che ne aveva riconosciuto la responsabilità per il reato di cessione di oltre cinque chilogrammi di sostanza stupefacente e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione ed euro 24.000 di multa.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge laddove era stata esclusa la specificità dei motivi di ricorso proposti i quali al contrario aggredivano la motivazione della sentenza impugnata su temi ben delimitati relativi alla misura della pena e al bi- lanciamento tra circostanze di segno opposto.

3. Il ricorso si presenta inammissibile; invero il giudice di appello ha evidenziato come la impugnazione in appello non si sia confrontata affatto con il contenuto della sentenza impugnata, laddove presenta un totale difetto di censura, richie- dendosi la riduzione della pena, con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla recidiva in assenza di uno speci- fico enunciato di contrasto con la decisione impugnata, se non la esigenza di pa- rametrare la pena sulla base dei minimi edittali, nonostante la rilevanza ponderale e qualitativa dello stupefacente consegnato; 3.1 Orbene deve ritenersi che l'oggetto della verifica di ammissibilità della impu- gnazione deve risolversi nella ricorrenza di un confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto) che giustificano il dis- senso espresso rispetto al dispositivo del provvedimento impugnato (sez.U, 27.10.2016, Galtelli, Rv. 268822).

Va invero tenuto conto della assoluta carenza di un siffatto confronto in relazione agli argomenti addotti dal giudice di merito a giustificazione della determinazione del trattamento sanzionatorio e al mancato riconoscimento del giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche in assenza di qualsiasi profilo di meritevolezza da considerare; quanto poi al trattamento sanzionatorio deve essere rilevata l'assoluta apoditticità della pretesa di una riduzione della pena e della applicazione delle circostanze attenuanti generiche con valutazione di prevalenza, il cui riconoscimento non co- stituisce l'espressione di una benevola concessione ma presuppone la ricorrenza di profili di meritevolezza che l'appellante si è ben guardato dall'ipotizzare.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità N. RG. (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al paga- mento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il P te Ug