Ordinanza — n. 30819/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOBIANCO MASSIMO nato a NAPOLI il 29/11/1972 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Massimo Capobianco avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 62-bis cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30819/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso proposto da Massimo Capobianco avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPOBIANCO MASSIMO nato a NAPOLI il 29/11/1972 avverso la sentenza del 10/07/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da Massimo Capobianco avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.
La Corte di appello ha chiarito come la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente rinvenuta in possesso del prevenuto derivasse da quanto direttamente constatato dai carabinieri operanti, i quali sorprendevano l'imputato nel mentre cedeva sostanza stupefacente ad altro soggetto e poi tentava di ingoiare la sostanza di cui veniva trovato in possesso per evitarne il sequestro. Per il resto, risulta che le attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. siano state concesse dai giudici di merito, mentre la pena è stata determinata secondo i criteri di cui all'art.133 cod. pen., secondo una ponderata valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di € 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 liere estensore O S