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Ordinanza — n. 30817/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30817/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30817/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIURI DOMENICO nato a MESSINA il 07/04/1970 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N. Il ricorso proposto da Domenico Maiuri avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 30817/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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reato continuato prova del dolo difesa contro le pratiche commerciali illecite assunzione di prove a titolo cautelare inadempimento reiterato contenzioso commerciale

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIURI DOMENICO nato a MESSINA il 07/04/1970 avverso la sentenza del 22/02/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO RANALDI; N.

4)

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto da Domenico Maiuri avverso sentenza recante l'affermazione di responsabilità in ordine al reato a lui ascritto è inammissibile perché contenente censure non consentite nel giudizio di legittimità, in quanto concernenti la ricostruzione e la valutazione dei fatti nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, immune da censure logiche perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza.

La Corte di appello ha chiarito come la quantità e diversità delle sostanze stupefacenti rinvenute nella disponibilità dell'imputato depongono in maniera incontrovertibile per la stabile e variegata dedizione del prevenuto ad una attività di spaccio di sostanze stupefacenti, confermata dal fatto che il Maiuri, uscito di casa, portava con sé due confezioni di marijuana, una di hashish ed una di cocaina, oltre che dalla precedente condanna alla pena di tre anni di reclusione di cui alla sentenza definitiva del 4.8.2016, per fatti analoghi commessi il 28.4.2016.

Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di C 3.000,00 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2021 Il Consioiere estensore Alessndo Ranaldi D