Ordinanza — n. 30816/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADI MAGGIO Kevin ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di anni uno mesi quattro di reclusione e di C 3.000 di multa in relazione a ipotesi di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30816/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché alla misura della pena applicata e in relazione alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata, non essendo motivata la relazione di pertinenzialità con il reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO KEVIN nato a ROMA il 29/01/2002 avverso la sentenza del 22/12/2020 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. DI MAGGIO Kevin ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. la pena di anni uno mesi quattro di reclusione e di C 3.000 di multa in relazione a ipotesi di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e cocaina.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alle ragioni del mancato proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., nonché alla misura della pena applicata e in relazione alla disposta confisca della somma di denaro sequestrata, non essendo motivata la relazione di pertinenzialità con il reato. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
3. I motivi di ricorso risultano inammissibili in quanto assolutamente generici, privi di fondamento nonché, i primi due, esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma II bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Or- lando, applicabile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017, il quale limita il ricorso per cassazione avverso la sentenza di appli- cazione della pena su richiesta a profili concernenti la qualificazione giuridica del reato, la illegalità della pena e i vizi del consenso.
4. Quanto alla misura di sicurezza della confisca, che integra statuizione suscet- tibile di impugnazione per violazione di legge, in quanto il suo contenuto sfugge al potere dispositivo delle parti e necessita di congrua motivazione, il giudice ha for- nito coerente e adeguata giustificazione delle ragioni per cui lo stesso sia stato ritenuto provento o profitto del reato sia con riferimento alla provenienza dalla illecita attività di spaccio e, in relazione alla maggiore somma sequestrata, con riferimento all'assenza di idonea dimostrazione della legittimità del possesso te- nuto conto del disposto di cui all'art.85 bis dpr 309/90 in relazione all'art.240 bis cod.pen. e del fatto che il denaro consisteva in banconote di piccolo taglio trovate sulla persona degli indagati così da apparire del tutto inverosimili le giustificazioni fornite.
5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sant. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Con