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Ordinanza — n. 30815/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30815/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30815/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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SEGATI Claudio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, con pronuncia assunta ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei in relazione a ipotesi di lesioni stradali.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30815/2021 — snpen · Corte di Cassazione: SEGATI Claudio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, con pronuncia assunta ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei in relazione a ipotesi di lesioni stradali.

Parole chiave

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sanzione per violazione stradale infrazione privilegiata violazione semplice della LCStr guida nonostante revoca della patente abbandono del procedimento per infrazione stradale reato penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SEGATI CLAUDIO nato a CASTELL'AZZARA il 06/12/1959 avverso la sentenza del 20/10/2020 del TRIBUNALE di SIENAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. SEGATI Claudio ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale gli è stata applicata, con pronuncia assunta ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen., la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per mesi sei in relazione a ipotesi di lesioni stradali.

2. Il ricorrente deduce difetto di motivazione per essere stata graduata la san- zione in misura decisamente superiore al minimo editale e contraddittorietà della motivazione per aver riconosciuto episodica e non allarmante la condotta del SE- GATI tenuto altresì degli elementi forniti a discarico e comunque partire da una misura sanzionatoria certamente rilevante. Con memoria difensiva depositata in data 23 Giugno 2021 la difesa del SEGATI ribadiva le proprie censure alla sentenza impugnata, insistendo nel ricorso.

3. Invero con la sentenza emessa ai sensi dell'art.444 cod.proc.pen. devono essere sempre applicate le sanzioni amministrative accessorie che ne conseguono di diritto, anche se non oggetto di accordo tra le parti (sez.VI, 20.11.2008, PG in proc.Cuomo, 241611; sez.II, 26.11.2013, PG in proc.Cargnello, Rv. 257871). Il giudice pertanto è tenuto a provvedere anche di ufficio sull'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie che conseguono alla pronuncia di rito, trattan- dosi di tema estraneo all'accordo delle parti, sul quale il giudice è tenuto ad una valutazione puntuale e che risulta autonomamente impugnabile per vizi di legitti- mità anche oltre i limiti imposti dall'art.448 comma 2 bis cod. proc.pen. (sez.0 26.9.2019 n.21369, Melzani Rv.279349; sez.5, 13.11.2019, Letizia Anna Maria, Rv.277552).

4. Inoltre nella scelta della durata della sanzione amministrativa accessoria il giudice deve far riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato e al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, se- condo i criteri fissati in via generale dal secondo comma dell'art. 218 del codice della strada, e cioè deve avvalersi del criterio predeterminato in generale per l'au- torità amministrativa che disponga la sospensione della patente (sez.4, 12.11.1999, PG in proc.Tadi, Rv.215785;18.11.2020, De Marco Carmine, Rv.280393; sez.IV, 9.11.2017, Fiorini, Rv.271661).

5. Inammissibile è peraltro l'articolazione concernente il fatto che la sanzione sia stata determinata in termini eccessivi, trattandosi di sanzione amministrativa accessoria contenuta in termini minimi-medi edittali, e pertanto in misura del tutto adeguata alla gravità della condotta e al grado della colpa A tale proposito la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che il giu- dice, che applichi con la sentenza di patteggiamento la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, non deve fornire una motiva- zione sul punto allorché la misura si attesti non oltre la media edittale e non con- stino specifici profili di meritevolezza in favore dell'imputato (sez.IV, 29.1.2014, Armaneti e altro, Rv.259211). Il giudice si è attenuto a tale limite edittale tenuto conto delle modalità del fatto, del grado della colpa e tenuto conto degli ulteriori profili personalistici da valorizzare.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 7 Luglio 2021 Il Consigliere estensore Il Pr Ugo