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Ordinanza — n. 30662/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses transfer of proceedings request due to lack of documentation and procedural defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30662/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared Urgo Sisto Salvatore's request to transfer the criminal proceedings inadmissible for failing to provide necessary documentation and because it merely repeated a previously rejected application. The defendant argued that the local situation was compromised, but the court found no merit in this claim without proper evidence. Consequently, the request was rejected, and the defendant was fined €4,000 under Article 616 of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 616, comma 1, lett. a) c.p.p.: A request for transfer of proceedings is inadmissible if not accompanied by the required documentation proving the alleged compromise of the local situation.

Parole chiave

Generato dall'IA
transfer of proceedings procedural inadmissibility lack of documentation criminal procedure court fine procedural defects Italian criminal law

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
articolo 616 cod.proc.pen

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Testo completo

la seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: URGO SISTO SALVATORE nato a TORRE ANNUNZIATA il 17/05/1982 avverso l'ordinanza del 30/09/2019 del TRIBUNALE di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che Urgo Sisto Salvatore, imputato nel proc.n. 1797/2019 RG Dib. per reati di molestia e sostituzione di persona dinanzi al Tribunale di Bologna, ha presentato istanza di rimessione del procedimento ad altra sede giudiziaria ritenendo che la situazione locale sia gravemente compromessa e sia tale da turbare il sereno svolgimento del processo; - che l'istanza non è stata notificata alle altre parti, non è corredata della documentazione necessaria alla prova di quanto dedotto ed è meramente riproduttiva di analoga istanza dichiarata inammissibile da questa Corte in data 20/5/2019; - che l'istanza è, per i suddetti motivi, inammissibile; - che la ritenuta inammissibilità dell'istanza comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro quattromila;

P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il C nsi est nsore Il resid nte (A to e) essichelli) DEPOSITATA IN CANCELLERIA i 05 AGO 2021