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Ordinanza — n. 30659/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for false coin usage as mere repetitions of rejected lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30659/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals inadmissible because they were identical to those previously rejected by the Court of Appeal. The lower court had convicted the sisters for using counterfeit currency, finding that the lack of obvious signs of falsity and the immediate refusal of the notes proved their knowledge. The cassation judges ruled that since the first instance judgment was fully reasoned and legally sound, repeating the same arguments offered no new ground for review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 cod. proc. pen.: Appeals that merely reproduce arguments already examined and rejected by the appellate court without new grounds or specific legal errors are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals false coin usage repetition of arguments judicial review limits counterfeit currency messa in circolazione di monete false reato economico perseguimento penale per truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Art. 360 cod. proc. pen.
Art. 455 cod. pen.
- che la Corte d'appello di Napoli ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato Silvestro Francesca e Silvestro Monica per il reato di cui all'art. 455 cod.
Art. 133 cod. pen.
art. 455 cod. pen
- che la Corte d'appello di Napoli ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato Silvestro Francesca e Silvestro Monica per il reato di cui all'art. 455 cod.
art. 133 cod. pen
articolo 616 cod.proc.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SILVESTRO MONICA nato a NAPOLI il 23/07/1976 SILVESTRO FRANCESCA nato a NAPOLI il 02/03/1971 avverso la sentenza del 01/02/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;

RITENUTO IN FATTO

- che la Corte d'appello di Napoli ha, con la sentenza impugnata, confermato quella di prima cura, che aveva condannato Silvestro Francesca e Silvestro Monica per il reato di cui all'art. 455 cod. pen.; - che avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione le imputate, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, in quanto rappresentano pedissequa riproduzione di quelli proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e logica motivazione. Infatti:

a) il giudizio sulla grossolanità del falso è rimesso al giudice di merito, il quale ha reso, sul punto, esaustiva e logica motivazione, rimarcando che le banconote non avevano nessun segno evidente di falsità e che solo l'allarme proveniente dal dispositivo antifalsificazione in possesso di Di Nuzzo consentì di svelare la falsità;

b) le censure in ordine alla qualificazione del fatto non tengono conto della motivazione del giudicante (le banconote avevano lo stesso numero di serie; le imputate cercarono di spenderle in breve lasso di tempo e dopo che erano state rifiutate nel primo negozio preso di mira) e mancano, perciò, di specificità;

c) la motivazione in ordine alla corresponsabilità di Silvestro Monica è logica e coerente, essendo stato rimarcato che l'imputata accompagnò la sorella nel secondo negozio dopo che le banconote erano state rifiutate nel primo preso di mira. Consequenziale, pertanto, è la deduzione che anch'ella sapeva della falsità e che cooperò nella spendita;

d) la concessione delle attenuanti generiche rientra nei poteri del giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove adeguatamente motivata. Nella specie, il diniego per Silvestro Francesca è stato esaustivamente spiegato col richiamo dei precedenti penali e per la gravità della condotta; né vale contrapporvi, con valutazioni di puro merito, elementi rappresentati dalla confessione - resa dopo l'arresto in flagranza - o la cooperazione nella individuazione di altro truffato;e) il beneficio della non menzione è stato negato per la gravità della condotta, dimostrativa del fatto che le imputate avevano contatti con ambienti dediti alla contraffazione nummaria; vale a dire, in base ad elementi che hanno base nell'art. 133 cod. pen. e costituiscono legittimo riferimento per la decisione sui benefici di legge; - che la ritenuta inammissibilità dei ricorsi comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;

P. T. M. dichiara inammissibile i ricorsi e condanna ciascuna ricorrente al pagamento delle spese del processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Consi liere ste sore Il Presidente (Ari Se e sre) DEPOSiTATA (rY;1 essichelli) IN CANCELLERI