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Ordinanza — n. 30657/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30657/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30657/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado (quest'ultimo facendo legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, che ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, verificando la perfetta corrispondenza tra quelle rese da Serto Stefania e quelle degli altri esercenti, a cui pure erano state consegnate banconote false, e tenendo conto di quanto accertato ai carabinieri nella giornata del 6 ottobre, allorché l'imputato fu fermato dopo aver speso altra banconota, avente caratteristiche pressoché coincidenti con quelle spese il primo ottobre.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen, articolo 616 cod.proc.pen; Ordinanza — n. 30657/2021 — snpen · Corte di Cassazione: La motivazione esibita dal giudicante appare, quindi, logica e completa, atteso è il giudizio di responsabilità è susseguente alla compiuta ricostruzione degli eventi, all'esame delle diverse versioni di parte e alla compiuta disamina delle testimonianze; il che rende la motivazione incensurabile in questa sede, atteso che il controllo di legittimità non può mai investire il contenuto della prova, ma solo la rappresentazione che della stessa viene fornita in sentenza; tanto, a meno di travisamenti della prova, nemmeno ipotizzata in ricorso, essendosi il ricorrente profuso nella rappresentazione delle contraddizioni che, a suo giudizio, costellerebbero il narrato della Serto.

Parole chiave

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falsificazione di monete riproduzione e imitazione di biglietti di banca riciclaggio di denaro uso di un documento falso documenti bancari truffa in materia di credito

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
articolo 616 cod.proc.pen
che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPUANO GAETANO nato a NAPOLI il 02/12/1985 avverso la sentenza del 16/04/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; è

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Capuano Gaetano per spendita di banconote contraffatte e truffa; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, denunciando una violazione di legge e una illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di responsabilità e al trattamento sanzionatorio;

CONSIDERATO IN DIRITTO

1) che il ricorso va dichiarato inammissibile in quanto le doglianze in esso contenute si risolvono in non consentite censure in fatto all'apparato argomentativo su cui riposa la sentenza impugnata, che, in stretta aderenza alle emergenze processuali, dà conto, in maniera adeguata e senza incorrere in vizi logici, delle ragioni che giustificano la conclusione alla quale è pervenuta. I giudici di primi e secondo grado (quest'ultimo facendo legittimo richiamo alla ricostruzione del primo giudice, che ha mostrato di condividere) hanno esaminato compiutamente le dichiarazioni delle parti processuali e dei testimoni, verificando la perfetta corrispondenza tra quelle rese da Serto Stefania e quelle degli altri esercenti, a cui pure erano state consegnate banconote false, e tenendo conto di quanto accertato ai carabinieri nella giornata del 6 ottobre, allorché l'imputato fu fermato dopo aver speso altra banconota, avente caratteristiche pressoché coincidenti con quelle spese il primo ottobre.

La motivazione esibita dal giudicante appare, quindi, logica e completa, atteso è il giudizio di responsabilità è susseguente alla compiuta ricostruzione degli eventi, all'esame delle diverse versioni di parte e alla compiuta disamina delle testimonianze; il che rende la motivazione incensurabile in questa sede, atteso che il controllo di legittimità non può mai investire il contenuto della prova, ma solo la rappresentazione che della stessa viene fornita in sentenza; tanto, a meno di travisamenti della prova, nemmeno ipotizzata in ricorso, essendosi il ricorrente profuso nella rappresentazione delle contraddizioni che, a suo giudizio, costellerebbero il narrato della Serto.

Il relativo motivo si sostanzia, pertanto, in una richiesta di rinnovata valutazione delle emergenze istruttorie, attraverso 2 o L l'attribuzione di un significato e di un valore diverso da quello attribuito loro dal giudice d'appello, con palese sconfinamento nel merito; - che le attenuanti generiche sono state negate in considerazione dei gravi precedenti penali dell'imputato; vale a dire con riferimento a elementi che hanno base nell'art. 133 cod. pen. e costituiscono, pertanto, legittimo riferimento per l'esercizio della potestà sanzionatoria;

2) che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod.proc.pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro tremila; P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 Il Copsi!liz. e etep Il idente (A to io .eterib D V/éssichelli) IN EPOSITATA CANCE