Ordinanza — n. 30656/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA fea,t-r sul ricorso proposto da: DORI ANNA nato a PISA il 09/06/1965 avverso la sentenza del 17/01/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA Gto avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia ha applicato ad Anna Dori la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, pér il delitto di tentato furto aggravato ascrittole. 2 - L'imputata ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30656/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputata ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
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a seguente ORDINANZA fea,t-r sul ricorso proposto da: DORI ANNA nato a PISA il 09/06/1965 avverso la sentenza del 17/01/2019 del TRIBUNALE di VENEZIA Gto avviso alle parti; — udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Venezia ha applicato ad Anna Dori la pena concordata fra le parti nella misura indicata in dispositivo, pér il delitto di tentato furto aggravato ascrittole. 2 - L'imputata ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla omessa applicazione del disposto dell'art. 129 cod. proc. pen..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è pertanto inammissibile. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente nislao Scarlini Mar essichelli 'DE POSITATA I IN CANCELLERIA 0 5 AGO 2021 IL