Ordinanza — n. 30655/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI MASSIMO nato a BOLOGNA il 30/11/1972 avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE; - che la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bianchini Massimo per tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo all'attenuante del danno di particolare tenuità, esclusa dal giudicante;
Regesto Legislator
Generato dall'IAarticolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30655/2021 — snpen · Corte di Cassazione: - che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. L'attenuante è stata esclusa, infatti, perché l'azione furtiva aveva avuto di mira una borsa in cui erano contenuti carte di credito e documenti, oltre a denaro; perché era stato infranto il finestrino laterale dell'autovettura ed era stato danneggiato il giubbotto della persona offesa, siccome macchiato del sangue dell'imputato; vale a dire, con motivazione perfettamente logica e consequenziale, che fa applicazione di canoni di comune esperienza.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIANCHINI MASSIMO nato a BOLOGNA il 30/11/1972 avverso la sentenza del 23/01/2019 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
RITENUTO IN FATTO
- che la Corte d'appello di Bologna ha confermato la sentenza di prima cura, che aveva condannato Bianchini Massimo per tentato furto aggravato; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, lamentando una violazione di legge e un vizio di motivazione con riguardo all'attenuante del danno di particolare tenuità, esclusa dal giudicante;
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che il ricorso rappresenta pedissequa riproduzione di quello proposto dinanzi al giudice d'appello e da questi vagliato e disatteso con corretti argomenti giuridici e logica motivazione, sicché va dichiarato inammissibile. L'attenuante è stata esclusa, infatti, perché l'azione furtiva aveva avuto di mira una borsa in cui erano contenuti carte di credito e documenti, oltre a denaro; perché era stato infranto il finestrino laterale dell'autovettura ed era stato danneggiato il giubbotto della persona offesa, siccome macchiato del sangue dell'imputato; vale a dire, con motivazione perfettamente logica e consequenziale, che fa applicazione di canoni di comune esperienza.
A nulla rileva, quindi, che, con passaggio infelice, la corte d'appello abbia esordito ritenendo incompatibile l'attenuante in questione col tentativo, atteso che, poi, ha spiegato perché il danno lieve non è ravvisabile nella specie e atteso che ricorrente non si confronta con questa parte della motivazione; - che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all'articolo 616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa, anche l'applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende;
P. T. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 6/7/2021 il Consig «e estensore i (mIl sidente IN CANCELLERIA (An oni e) ssichelli) i O 5 AGO