Ordinanza — n. 30654/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA r L"' sul ricorso proposto da: GAMBINA ROBERTO nato a VITTORIA il 19/06/1956 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 29/05/2018 del GIP TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 580 cod. pen, art. 410-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 30654/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, con il provvedimento impugnato, disponeva l'archiviazionè del procedimento a càrico di ignoti per il delitto di cui all'art. 580 cod. pen., per istigazione o aiuto al suicidio, a seguito della denuncia sporta anche dalla persona offesa Roberto Gambina. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione, con plurimi articolati motivi, al fondamento delle ragioni che avevano condotto alla archiviazione del procedimento.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA r L"' sul ricorso proposto da: GAMBINA ROBERTO nato a VITTORIA il 19/06/1956 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 29/05/2018 del GIP TRIBUNALE di RAGUSAdato avviso alle parti udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ragusa, con il provvedimento impugnato, disponeva l'archiviazionè del procedimento a càrico di ignoti per il delitto di cui all'art. 580 cod. pen., per istigazione o aiuto al suicidio, a seguito della denuncia sporta anche dalla persona offesa Roberto Gambina. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione, con plurimi articolati motivi, al fondamento delle ragioni che avevano condotto alla archiviazione del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Si è infatti affermato che il provvedimento con cui il giudice decide, ex art. 410-bis cod. proc. pen., sul reclamo della persona offesa avverso il provvedimento di archiviazione è per espressa indicazione legislativa non impugnabile ma alla parte che non sia stata posta in condizione di partecipare effettivamente al procedimento instaurato per il controllo sulla decisione contestata è consentito, quale rimedio atto a ripianare il difetto di partecipazione, avanzare richiesta di revoca del provvedimento adottato, da presentarsi al medesimo dal giudice del reclamo (Sez. 5, n. 44133 del 26/09/2019, Bonacchi, Rv. 277433). Ne consegue che il provvedimento non è impugnabile con il proposto ricorso per cassazione e che la conseguente inammissibilità va dichiarata de plano. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. nsore Il Presidente nislao Scarlini Mari Ty/essichelli .DE IN POSITAT CANCELLERi i O'5 AG