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Ordinanza — n. 30653/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30653/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30653/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI FRANCESCO nato a CATANIA il 22/11/1962 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale èhe aveva ritenuto Frahcesco Nicolosi colpevóle del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prescrizione del delitto, intervenuta in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30653/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prescrizione del delitto, intervenuta in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata.

Parole chiave

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ritardo ingiustificato dell'azione penale termine calcolato a ore proroga del termine violazione del principio di celerità riduzione della pena momento del reato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI FRANCESCO nato a CATANIA il 22/11/1962 avverso la sentenza del 24/10/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale èhe aveva ritenuto Frahcesco Nicolosi colpevóle del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla prescrizione del delitto, intervenuta in data antecedente alla pronuncia della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1 - Il termine di prescrizione del contestato delitto è, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., di anni dodici e mesi sei, posto che la pena edittale massima è pari ad anni dieci di reclusione (non incidendo sul medesimo il giudizio di bilancia mento). Così che si consumerà solo il 30 aprile 2023. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Maha essichelli /DEPOSITATA IN CANCELLERIA 0 5 AGO 2021