Ordinanza — n. 30652/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA dk r LLA-t.» sul ricorso proposto da: POTENZA SETTIMIO nato a CIRIGLIANO il 11/06/1961 avverso la sentenza del 07/01/2019 del TRIBUNALE di MATERA(dato avviso alle pai—z—ti; j udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Matera ha applicato a Settimio Potenza la pena concordata fra le parti nella misura indicatà in dispositivo, per il delitto contestatogli, di lesioni personali. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, personalmente a mezzo del difensore, riservando i motivi.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30652/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputato ha proposto ricorso, personalmente a mezzo del difensore, riservando i motivi.
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a seguente ORDINANZA dk r LLA-t.» sul ricorso proposto da: POTENZA SETTIMIO nato a CIRIGLIANO il 11/06/1961 avverso la sentenza del 07/01/2019 del TRIBUNALE di MATERA(dato avviso alle pai—z—ti; j udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Matera ha applicato a Settimio Potenza la pena concordata fra le parti nella misura indicatà in dispositivo, per il delitto contestatogli, di lesioni personali. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, personalmente a mezzo del difensore, riservando i motivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1 - Il ricorso è inammissibile per una pluralità di ragioni: - perché non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale di questa Corte di cassazione; - perché è del tutto privo di motivi; - perchè l'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Iiidente Enrico VittorioSanislao Scarlini Ma `ssichelli )D EPOSITATA IN CANCELLERIA I 0 5 AGO 2021