Ordinanza — n. 30650/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSALES SIFUENTES ANGELO nato il 12/12/1978 avverso la sentenza del 11/12/2018 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha applicato ad Angelo Rosales Sifuentes la Pena concordata fra 'le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto contestatogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al rifiuto da parte della pubblica accusa di subordinare l'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 30650/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al rifiuto da parte della pubblica accusa di subordinare l'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSALES SIFUENTES ANGELO nato il 12/12/1978 avverso la sentenza del 11/12/2018 del TRIBUNALE di MILANO(dato avviso alle parti' udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha applicato ad Angelo Rosales Sifuentes la Pena concordata fra 'le parti nella misura indicata in dispositivo, per il delitto contestatogli di furto aggravato. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione al rifiuto da parte della pubblica accusa di subordinare l'accordo alla concessione della sospensione condizionale della pena.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo dedotto nel presente ricorso è inammissibile non essendovi contestazione alcuna circa l'accettazione dell'accordo sulla pena da parte dell'imputato così come definito in atti. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Pres ente Enrico V' nislao Scarlini M Vessichelli D IN EPOSITATA CA