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Ordinanza — n. 30649/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30649/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30649/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPETTI DIEGO nato a UDINE il 10/02/1973 avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Udine *che aveva ritenuto Diego Copetti colpevole 'del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; - con il secondo ed il terzo, alla ritenuta sussistenza del contestato delitto di violenza privata.

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen, art. 131 bis cod. pen, art. 131 cod. pen; Ordinanza — n. 30649/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 610 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; - con il secondo ed il terzo, alla ritenuta sussistenza del contestato delitto di violenza privata.

Parole chiave

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reati violenti azione penale privata violenza domestica pubblica istigazione a delinquere delitto contro la persona violenza carnale qualificata

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
1 - La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Udine *che aveva ritenuto Diego Copetti colpevole 'del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
art. 131 bis cod. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod.
art. 131 cod. pen
2 - Il primo motivo è inammissibile perché non si è censurato il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COPETTI DIEGO nato a UDINE il 10/02/1973 avverso la sentenza del 14/11/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Trieste, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Udine *che aveva ritenuto Diego Copetti colpevole 'del delitto di cui all'art. 610 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo, al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; - con il secondo ed il terzo, alla ritenuta sussistenza del contestato delitto di violenza privata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il secondo ed il terzo motivo sono interamente versati in fatto e non tengono così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'imputato avesse deliberatamente (in considerazione delle controversie in corso fra comproprietari dell'area) posto la propria autovettura in modo da non consentire l'utilizzo del passo carraio da parte degli altri utenti. 2 - Il primo motivo è inammissibile perché non si è censurato il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 cod. pen. nell'atto di appello, così da non consentire al competente giudice del merito un'adeguata valutazione della sussistenza dei requisiti richiesti, indagine, in fatto, che non può essere demandata a questa Corte. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, ih Roma il 6 luglio 20211 Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Mar sichelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA 05 AGO 202