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Ordinanza — n. 30648/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30648/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30648/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA k sul ricorso proposto da: STASI ANTONIO nato a MATERA il 31/01/1971 avverso la sentenza del 29/06/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Matera ha applicato ad Antonio Stasi la pena concordata fra le parti nella misùra indicata in dispositivo, per i reati in rubrica ascrittigli, di violenza privata e lesioni personali. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 30648/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

Parole chiave

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azione penale privata reati violenti azione civile accusa penale reati contro l'integrità sessuale vie di fatto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA k sul ricorso proposto da: STASI ANTONIO nato a MATERA il 31/01/1971 avverso la sentenza del 29/06/2018 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Matera ha applicato ad Antonio Stasi la pena concordata fra le parti nella misùra indicata in dispositivo, per i reati in rubrica ascrittigli, di violenza privata e lesioni personali. 2 - L'imputato ha proposto ricorso, a mezzo del difensore, deducendo la violazione di legge ed il difetto di motivazione in relazione alla corretta qualificazione giuridica del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - L'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto (così come descritto in rubrica) ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza". Il motivo addotto nel presente ricorso è inammissibile perché l'assunto errore sulla qualificazione del fatto deriverebbe da una alternativa ricostruzione del medesimo, non consentita in questa sede ed inammissibile nell'ipotesi di pena patteggiata. L'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il 9ente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Maria issichelli D IN EPOSITATA CANCELLERIA i O 5A60 2021