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Ordinanza — n. 30647/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30647/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30647/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIATICO ASSUNTA nato a NAPOLI il 19/04/1971 avverso la sentenza del 30/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Assunta Migliatico colpevole del delitto continuato di cui all'art. 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.

Regesto Legislator

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art. 497 bis cod. pen; Ordinanza — n. 30647/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.

Parole chiave

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inchiesta per falsità atti attenuazione della pena falsa dichiarazione della parte falsificazione di monete documenti mancanti uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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art. 497 bis cod. pen
1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Assunta Migliatico colpevole del delitto continuato di cui all'art. 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIATICO ASSUNTA nato a NAPOLI il 19/04/1971 avverso la sentenza del 30/06/2016 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Ancona, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Assunta Migliatico colpevole del delitto continuato di cui all'art. 497 bis cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputata, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità 8l'assenza di ragioni di meritevolezza), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 2 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 2.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in 'Roma il 6 luglio 2021: Il Consigliere estensore Il Pr 'dente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Maraschelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA 0