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Ordinanza — n. 30644/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 30644/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 30644/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLI FABIO nato a MUSSOMELI il 28/08/1982 avverso la sentenza del 15/05/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse; la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Fabio Chiarelli colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen.; - con il secondo, alla mancata derubricazione nel delitto tentato ed alla ritenuta sussistenza del dolo; - con il terzo, alla misura della pena.

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, art. 496 cod. pen; Ordinanza — n. 30644/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen.; - con il secondo, alla mancata derubricazione nel delitto tentato ed alla ritenuta sussistenza del dolo; - con il terzo, alla misura della pena.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte uso di false generalità false indicazioni su attività commerciali sviamento della giustizia modifica della sentenza falsità ideologica in documenti

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse; la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Fabio Chiarelli colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
art. 496 cod. pen
125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHIARELLI FABIO nato a MUSSOMELI il 28/08/1982 avverso la sentenza del 15/05/2018 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Caltanissetta, con la sentenza impugnata, confermava, per quanto qui di interesse; la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Fabio Chiarelli colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - con il primo motivo alla mancata riqualificazione del fatto nell'ipotesi di cui all'art. 496 cod. pen.; - con il secondo, alla mancata derubricazione nel delitto tentato ed alla ritenuta sussistenza del dolo; - con il terzo, alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Quanto al primo motivo si è infatti affermato che integra il reato di cui all'art. 495 cod. pen., la condotta di colui che, privo di documenti di identificazione, fornisca ai carabinieri, nel corso di un controllo stradale, false dichiarazioni sulla propria identità, considerato che dette dichiarazioni - in assenza di altri mezzi di identificazione - rivestono carattere di attestazione preordinata a garantire al pubblico ufficiale le proprie qualità personali, e, quindi, ove mendaci, ad integrare la falsa attestazione che costituisce l'elemento distintivo del reato di cui all'art.495 cod. pen., nel testo modificato dalla legge n. 125 del 2008, rispetto all'ipotesi di reato di cui all'art. 496 cod. pen. (Sez. 5, n. 7286 del 26/11/2014, dep. 18/02/2015, Sdiri, Rv. 262658). 2 - Quanto al secondo motivo, il delitto contestato si è consumato al momento in cui l'imputato ha declinato le false generalità, concretando così anche l'elemento soggettivo del reato. 3 - La pena risulta congruamente fissata e sul punto il ricorso difetta di specificità. 4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 6 luglio 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio Stanislao Scarlini Ma Vessichelli DEPOSITATA IN CANCELLERIA O 5 AGO 2